Diritto dei Mercati Finanziari


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 923 - pubb. 01/01/2007

My Way - Prodotto finanziario e pubblicità ingannevole

Autorità garante della concorrenza , 18 Settembre 2003. Est. Grillo.


Pubblicità ingannevole – Prodotto finanziario My Way – Idoneità ad indurre in errore il consumatore – Sussistenza.



…il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento…


 


PI4187 - MPS-BANCA 121/MY-WAY-121 PERFORMANCE
Provvedimento n. 12437

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 18 settembre 2003;

SENTITO il Relatore Professor Michele Grillo;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, come modificato dal Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 67;

VISTO il Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole, di cui al D.P.R. del 10 ottobre 1996, n. 627;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

I. RICHIESTA DI INTERVENTO

Con richieste di intervento pervenute in data 9 aprile 2003, la Federconsumatori Puglia ha segnalato la presunta ingannevolezza, ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, del volantino pubblicitario relativo al piano finanziario denominato "121 Performance", diffuso presso le filiali di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e Banca 121 PF S.p.A. (già Banca 121 S.p.A.) nel mese di settembre 2002, e del messaggio pubblicitario relativo al prodotto di investimento denominato "My Way", diffuso da Banca 121 PF S.p.A., contenuto in una lettera inviata ad un cliente della banca nell'ottobre del 2000.
Il messaggio relativo al piano finanziario denominato "121 Performance" pubblicizza la possibilità, tramite tale prodotto, di conseguire interessanti opportunità di guadagno con rate mensili costanti e di modesto importo, contenendo le eventuali perdite entro un limite massimo predefinito.
Il messaggio relativo al prodotto di investimento denominato "My Way" pubblicizza la possibilità, tramite tale prodotto, di cogliere le opportunità offerte dai mercati finanziari con piccoli versamenti mensili.
Nelle richieste di intervento si lamenta che le caratteristiche dei prodotti offerti siano differenti da quanto prospettato nei relativi messaggi pubblicitari, in quanto entrambi i prodotti rappresenterebbero in realtà "un vero e proprio mutuo, che il consumatore dovrà contrarre e che dovrà rimborsare a rate".

II. MESSAGGI

I messaggi oggetto della richiesta di intervento consistono:
a) in un depliant, composto di sei facciate, intitolato "121 Performance – Oggi certezze, domandi grandi opportunità". Nelle pagine centrali deldepliant vengono descritte le caratteristiche e le finalità del prodotto con espressioni quali: "121 Performance è un piano finanziario innovativo che offre, in caso di andamento favorevole dei mercati finanziari, interessanti opportunità di guadagno (potenzialmente illimitate), contenendo, in caso di ribassi, le eventuali perdite entro un limite massimo predefinito"; "121 Performance […] prevede il versamento di rate costanti di importo minimo di ca. Lit. 150.000 (o multipli) e massimo di ca. Lit. 600.000"; "Il rendimento del piano, che ha una durata di 15 anni, è parametrato all'andamento di un paniere di comparti di Sicav […] di elevato standing". Nella prima facciata e sul retro del pieghevole vi sono i riferimenti (telefonici, internet e di posta elettronica) della Banca 121.
b) in un riquadro pubblicato a margine di una lettera inviata ad un cliente della banca nell'ottobre del 2000. Nel riquadro si legge: "Banca 121 Le offre una nuova opportunità d'investimento "su misura": "MY WAY". Con un versamento mensile a partire da sole 150.000 lire può realizzare un piano finanziario personalizzato e bilanciato che consente di cogliere, da subito, le opportunità offerte dai mercati. Per maggiori informazioni, i nostri consulenti e promotori finanziari sono a Sua disposizione". Segue l'indicazione del numero telefonico cui rivolgersi.

III. COMUNICAZIONI ALLE PARTI

In data 8 maggio 2003 è stato comunicato all'associazione segnalante ed a Banca 121 PF S.p.A., in qualità di operatore pubblicitario, l'avvio del procedimento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74/92, precisando che l'eventuale ingannevolezza dei messaggi pubblicitari oggetto delle richieste di intervento sarebbe stata valutata ai sensi degli artt. 1, 2 e 3, del citato Decreto Legislativo, con riguardo alle caratteristiche dei prodotti offerti.
Banca 121 PF S.p.A. è stata altresì informata, in data 16 luglio 2003, dell'acquisizione agli atti del procedimento istruttorio della memoria presentata da Banca 121 PF S.p.A. in data 21 gennaio 2003 in relazione al procedimento PI3999 4You MPS Finance.

IV. RISULTANZE ISTRUTTORIE

Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento è stato richiesto a Banca 121 PF S.p.A., ai sensi dell'articolo 6, comma 1, letteraa), del D.P.R. n. 627/96, di fornire informazioni riguardanti le caratteristiche finanziarie dei prodotti denominati "121 Performance" e "My Way" e copia dei prospetti informativi che l'intermediario deve consegnare al cliente per l'adesione, ai sensi dei regolamenti Consob, in relazione agli stessi prodotti.
La società Banca 121 PF S.p.A., con memorie pervenute in data 23 e 24 giugno 2003, ha evidenziato quanto segue:
1. le segnalazioni si riferiscono a messaggi pubblicitari risalenti nel tempo e relativi a prodotti la cui commercializzazione è cessata da molto tempo; l'attività pubblicitaria in relazione ai prodotti "121 Performance" è "My Way" è stata svolta rispettivamente dal mese di ottobre 2001 al mese di febbraio 2002 e dal mese di ottobre 2000 al mese di maggio 2001, da una società, la Banca 121 S.p.A., non più esistente dal dicembre 2002;
2. l'associazione segnalante indica che il depliant pubblicitario relativo al prodotto "121 Performance" sarebbe stato diffuso presso le filiali della banca nel mese di settembre 2002 e tale circostanza contrasta con la cessazione, nel marzo 2002, della commercializzazione di tale prodotto;
3. l'accertamento dell'ingannevolezza di un messaggio pubblicitario da parte dell'Autorità dovrebbe concretizzarsi in un provvedimento avente la finalità di evitare che il messaggio possa iniziare o comunque continuare a produrre effetti dannosi sui consumatori; essendo cessata la campagna pubblicitaria e la stessa commercializzazione dei prodotti, i messaggi segnalati non sarebbero più idonei a produrre alcun effetto negativo sul pubblico dei consumatori;
4. il prodotto finanziario denominato "121 Performance" prevede un finanziamento finalizzato all'acquisto di un'obbligazione il cui rendimento è indicizzato all'andamento di un paniere di fondi comuni di investimento e di sicav; il prodotto "My Way" prevede un finanziamento finalizzato all'acquisto di uno zero coupon e di quote di un fondo comune di investimento; in entrambi i casi è previsto che gli strumenti finanziari che compongono il portafoglio siano acquistati dal cliente con le somme rinvenienti da un finanziamento erogato dalla banca e che i clienti, alla scadenza del contratto, rientrino in pieno possesso degli importi rinvenienti dal rimborso dei fondi comuni prescelti;
5. i messaggi pubblicitari relativi a prodotti estremamente complessi come quelli in esame devono sintetizzare le finalità principali degli stessi, quali, nella fattispecie, la creazione di un capitale a scadenza in un ottica di lungo termine; i finanziamenti connessi ai due prodotti avrebbero viceversa natura accessoria.
In allegato alle memorie, la società Banca 121 PF S.p.A. ha prodotto copia delle proposte di adesione ai piani finanziari denominati "121 Performance" e "My Way", con la documentazione allegata, tra cui i fogli informativi sui rischi generali degli investimenti connessi.

V. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

Le eccezioni sollevate dall'operatore pubblicitario relative alla circostanza che i messaggi segnalati non sarebbero più idonei a produrre alcun effetto negativo sul pubblico dei consumatori, essendo cessata la campagna pubblicitaria e la stessa commercializzazione dei due prodotti, ed, inoltre che i messaggi segnalati non sarebbero attribuibili alla Banca 121 PF S.p.A., bensì a Banca 121 S.p.A., non sono accoglibili.
In merito al primo profilo, si consideri che con il Decreto Legislativo n. 74/92 il Legislatore ha attribuito all'Autorità il compito di valutare la possibile induzione in errore dei messaggi pubblicitari diffusi dopo l'emanazione del Decreto Legislativo citato. La circostanza che la diffusione dei messaggi sia cessata e che i prodotti non siano più in commercio nel momento in cui l'Autorità opera la valutazione dei messaggi che li pubblicizzavano non fa venire pertanto meno il dovere dell'Autorità medesima ad operare una valutazione delle pubblicità sottoposte alla sua attenzione.
Con riguardo alla seconda eccezione sollevata, viceversa, si rileva che Banca 121 PF S.p.A. è stata costituita in data 23 dicembre 2002 dalla fusione per incorporazione di Banca 121 S.p.A. in Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. e successivo conferimento del relativo ramo d'azienda a Banca 121 PF S.p.A.. Come risulta anche dalle memorie depositate da Banca 121 PF S.p.A. in data 21 gennaio 2003 in relazione al procedimento PI/3999 4 You MPS Finance, all'attuale soggetto giuridico, Banca 121 PF S.p.A., fanno capo tutti i rapporti attivi e passivi della cessata Banca 121 S.p.A., compresi quelli connessi ad eventuali atti posti in essere da quest'ultima. Ai fini del presente procedimento, Banca 121 PF S.p.A., nella sua qualità di successore ex lege di Banca 121 S.p.A. a far data dal 23 dicembre 2002, deve essere pertanto considerato quale operatore pubblicitario.
I prodotti "121 Performance" e "My Way" vengono prospettati nei rispettivi messaggi come prodotti di investimento che consentono di accedere alle opportunità offerte dai mercati con versamenti mensili di modesta entità. Il destinatario dei due messaggi è portato ad immaginare che i versamenti mensili cui gli stessi fanno riferimento vengano impiegati per far fronte ad un investimento nei mercati finanziari, con modalità analoghe a quelle previste nei piani di accumulo di capitale dei fondi comuni di investimento.
Nei messaggi segnalati non si ravvisa alcun elemento in grado di informare correttamente il destinatario degli stessi della necessità di sottoscrivere un contratto di finanziamento per accedere ai due prodotti, come risulta dalle memorie presentate da Banca 121 PF S.p.A. e dalle documentazioni dalla stessa trasmesse. Tale finanziamento non può in alcun modo essere ritenuto accessorio, come sostenuto nelle memorie difensive, in quanto esso rappresenta il presupposto per poter accedere ai due prodotti: esso, alla stregua dei rendimenti dei titoli in cui l'ammontare finanziato viene investito, contribuisce in modo essenziale alla determinazione delle caratteristiche (rendimenti, rischi, costi ed oneri accessori) dei prodotti "121 Performance" e "My Way".
Infine, non rileva ai fini dell'idonea rappresentazione nei due messaggi delle caratteristiche dei prodotti in esame la loro qualificazione quali "piani finanziari", data la generalità di tale espressione e non la idoneità della stessa ad evidenziare ai destinatari dei messaggi la componente di finanziamento.
Alla luce delle considerazioni esposte, il consumatore può subire un indebito condizionamento nel proprio processo di scelta rivolgendosi all'operatore pubblicitario nell'aspettativa di effettuare un investimento, senza la consapevolezza di dover al contempo sottoscrivere anche un contratto di finanziamento.
Tale circostanza risulta vera anche nel caso del sintetico messaggio relativo al prodotto "My Way", che risulta omissivo in relazione ad una delle caratteristiche essenziali del prodotto.

RITENUTO, pertanto, che i messaggi pubblicitari in esame sono idonei a indurre in errore i consumatori in ordine alle effettive caratteristiche dei prodotti offerti, potendo, per tale motivo, pregiudicarne il comportamento economico;

DELIBERA

che i messaggi pubblicitari descritti al punto 2 del presente provvedimento, diffusi da Banca 121 PF S.p.A., costituiscono, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione, una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 1, 2, e 3, lettera a), del Decreto Legislativo n. 74/92, e ne vieta l'ulteriore diffusione.
L'inottemperanza alla presente delibera è punita, ai sensi dell'articolo 7, comma 9, del Decreto Legislativo n. 74/92, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a duemilacinquecentottantadue (2.582,00) euro.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del Decreto Legislativo n. 74/92, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

 

IL SEGRETARIO GENERALE
Rita Ciccone

IL PRESIDENTE
Giuseppe Tesauro