ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 921 - pubb. 01/07/2007.

.


Cassazione civile, sez. I, 14 Novembre 1997. Est. Macioce.

Intermediazione finanziaria – Contratto swap – Legge SIM – Applicabilità – Requisiti di forma.

Intermediazione mobiliare – Contratto swap – Legge 2 gennaio 1991, n. 1 – Applicabilità.

Intermediazione mobiliare – Legge n. 1/1991 – Doveri informativi dell’intermediario – Contenuti – Prova.

Intermediazione finanziaria – Legge n. 1/1991 – Doveri informativi – Onere di compilazione della scheda da parte del cliente – Insussistenza.


Data la sua natura di strumento finanziario, assimilato ai valori mobiliari, la conclusione del contratto di "swap" (nella specie, di "domestic currency swap") va assoggettata alla disciplina di cui alla legge Sim e, in particolare, ai requisiti di forma previsti all'art. 6 comma 1 e 2. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

L'art. 1 l. 2 gennaio 1991 n. 1, dopo aver annoverato fra le attività di intermediazione mobiliare regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente eventuale, pone un'esplicita regola di assimilabilità, ai "valori mobiliari", di altri specifici strumenti, fra i quali, non ponendo la norma in questione alcun requisito di standardizzazione e negoziabilità in mercato aperto, rientra senz'altro il cosiddetto contratto di Swap. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Posto che l'art. 6 comma 1 n. 1 del 1991 dispone il dovere dell'intermediario in valori mobiliari di assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni sulla sua situazione finanziaria, senza che sia dato inferire un ulteriore obbligo in capo allo stesso intermediario di allegare al contratto concluso con il cliente una scheda descrittiva delle informazioni raccolte, va cassata la sentenza di rigetto dell'impugnazione di un decreto con cui il ministero del tesoro aveva ingiunto il pagamento di una sanzione amministrativa ad un intermediario (nella specie, una banca) per non aver allegato, al contratto avente ad oggetto valori mobiliari, un documento compilato dal cliente contenente informazioni sulla sua situazione finanziaria (nella specie, la Corte ha ritenuto contrario al disposto della l. cit., l'art. 6 del regolamento Consob n. 5387 del 2 luglio 1991, nella parte in cui prescrive un obbligo per l'intermediario di allegare al contratto una scheda descrittiva dei dati relativi al cliente). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La norma di cui all'art. 6. comma 1, lett. d), l. 2 gennaio 1991 n. 1, la quale impone a colui che svolga attività di intermediazione mobiliare, di assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti alla di lui situazione finanziaria affinché possa meglio valutare se l'operazione dal cliente proposta (o allo stesso suggerita) sia compatibile con le sua capacità economiche, in alcun modo prescrive che una tale previa attività di informazione sia consacrata in un documento compilato dal cliente stesso. Ne discende - pertanto - la contrarietà, alla legge, del regolamento della Consob approvato con delibera 2 luglio 1991, n. 5387, il quale, al capo terzo, prima di regolare le informazioni "dovute ai clienti", dispose (con prescrizione significativamente non più riproposta nel successivo regolamento del 9 dicembre 1994, n. 8850), con una rubrica "informazioni relative ai clienti", che l'intermediario debba allegare, al contratto, una scheda descrittiva dei dati raccolti, aggiornandola con le variazioni della situazione e sostituendola con la dichiarazione sottoscritta dal cliente, relativa all'eventuale rifiuto di fornire le informazioni stesse. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

omissis

Fatto

A seguito di esposto presentato il 22.4.93 dai sig.ri VRESPA e BELOTTI a carico della s.p.a. Credito Italiano su proposta CONSOB del 28.1.94, il Ministro del Tesoro, con decreto n. 388600 in data 11.11.94, adottato ai sensi dell'art. 13 3 comma della legge 2.1.91 n. 1, ingiungeva al predetto Credito Italiano il pagamento della sanzione amministrativa di lire 50.000.000 per violazione dell'art. 6 comma 1 lett. C) e D) della stessa legge. Assumeva, al proposito, l'ingiungente Autorità, che la Banca avesse eseguito operazioni di intermediazione di valori mobiliari (nella specie acquistando per i clienti titoli di stato da costituire in pegno e concludendo un contratto di "swap") da un canto omettendo di sottoporre ai clienti - per la stipula - un contratto avente le caratteristiche ed i requisiti di cui alla cit. lett. C), e, dall'altro canto, mancando di acquisire, prima di tali atti negoziali, le informazioni scritte di cui alla lett. D) del pari citata.

Con ricorso 9.12.84 il Credito Italiano proponeva opposizione innanzi al Pretore di Legnano, che fissava udienza per la sua trattazione al 16.2.95.

Costituitasi ritualmente l'Amministrazione del Tesoro, il Pretore adito, all'esito della discussione orale, pronunziava sentenza - con immediata lettura del dispositivo - rigettando l'opposizione proposta.

Nella motivazione della pronunzia, depositata il 21.2.95, il Pretore affermava: che, come pur affermato dal C.d.S. nel parere 10.5.94 (del resto conforme alla opinione espressa nella proposta CONSOB), il contratto di "domestic currency swap", anche se non classificabile alla stregua dei valori mobiliari in quanto titoli di massa, era comunque ad essi assimilabile per la espressa previsione dell'art. 1 comma 2 della legge 1-91 (contratto a termine su strumenti finanziari collegati a tassi di interesse e valute); che, pertanto, doveva essere assoggettato alla disciplina dei requisiti posta all'art. 6 lett. C) e D), senza che potesse assumere rilievo di sorta il difetto dei caratteri di standardizzazione e negozialità (previsti solo nell'ambito dei mercati regolamentati di cui all'art. 23); che certamente intermediazione mobiliare era ravvisabile nell'acquisto dei titoli di Stato finalizzato alla loro costituzione in pegno, acquisto da riguardarsi come operazione autonoma e, come tale, soggetta ai cennati requisiti di legge; che nessuna deroga a tali norme riveniva alla Banca per il fatto che essa, contestualmente, svolgesse attività creditizia; che, infine, la Banca aveva anche omesso di previamente acquisire le informazioni finanziarie da clienti VRESPA e BELOTTI (informazioni che, comunque, non risultava altrimenti possedere).

Per la cassazione di tale sentenza la soc. Credito Italia p.a. (*) ha proposto ricorso, con atto notificato il 26.4.95 e fondato su quattro motivi, al quale si è opposto l'intimato Min. del Tesoro notificando il 30.5.95 rituale controricorso. Il difensore del ricorrente, ha, infine, illustrato verbalmente le sue deduzioni ed il P.G. - all'esito delle richieste orali ha concluso per l'accoglimento del solo quarto motivo.

Diritto

Esaminando, complessivamente, le deduzioni del ricorrente Credito Italiano, si osserva che con esse si ripropongono per intero le ragioni di opposizione - disattese dal Pretore - all'intervento sanzionatorio dell'Amministrazione sulla gestione del complesso accordo di finanziamento intercorso, nell'estate del 1992, tra la Banca ed i clienti VRESPA - BELOTTI. Il Ministero del Tesoro, infatti, accogliendo la menzionata proposta sanzionatoria CONSOB e confortato da parere del C.d.S., ravvisò distinte violazioni delle norme di "garanzia" poste dalla legge 2.1.91 n. 1 per avere la Banca mancato di apprestare, in alcuni momenti e sedi della complessa vicenda contrattuale, la strumentazione imposta - alla stregua delle norme stesse - da quella vicenda. Ditalché, avendo il Pretore interamente condiviso l'interpretazione data dall'Amministrazione a tali norme e riproponendo, come dianzi detto, il ricorso le questioni che sin dall'origine hanno opposto la Banca al Ministero, non può non prendersi le mosse da una sintetica disamina del rapporto tra banca e clienti per passare, poi, all'esame delle questioni in ricorso sol riproposte.

Il rapporto tra il Credito Italiano ed i clienti Vrespa - Belotti, certamente riconducibile ad un finanziamento di durata annuale in D.M. (in entità pari a 1.350.000 e negoziati in lire al cambio di 754,500), si articolò in distinti, ed autonomi, momenti contrattuali collegati teleologicamente in un procedimento complesso: a garanzia del ridetto finanziamento vennero, infatti, costituiti in pegno sia la somma di lire 300 milioni sia i titoli di Stato specificamente acquistati su incarico dei clienti; e per regolare il differenziale - da corrispondere alla sua scadenza - tra l'importo finanziato espresso in moneta italiana alla data della stipula ed a quella della scadenza stessa, venne concluso un accordo di "swap" (nella variante di "domestic currency swap") ove il capitale era ragguagliato al valore convenzionale di DM 5.400.000 al cambio di lire 774,50 ed i contraenti si impegnavano a versare la differenza alla controparte ove il controvalore in lire di tal importo fosse - alla scadenza - ad esso inferiore o superiore (restando obbligati, nel primo caso, la Banca e, nel secondo, i clienti).

Nell'ambito di tal complesso procedimento, l'Amministrazione del Tesoro ha dunque, da un canto, isolato, i due distinti segmenti contrattuali dello "swap" e dell'acquisto dei titoli e, dall'altro, ricondotto il primo al "genus" delle operazioni su valori mobiliari in forza di espressa norma di equiparazione (indubbia essendo, per il secondo, l'identificazione piena nella "specie" di cui all'art. 1 comma 1 lett. a della legge 1-91), per poi contestare, per entrambi, sia la carenza della forma contrattuale di garanzia sia l'assenza della previa informativa scritta sulla situazione finanziaria dei clienti (art. 6 comma 1 lett. C e D). La tesi del Credito Italiano, processualmente espressa nei quattro motivi di ricorso avverso la pronunzia pretorile che interamente la disattese, è quindi incentrata sulla impossibilità di assimilare lo swap seppur "quoad poenam" ai valori mobiliari e di ravvisare comunque - per esso - il contestato deficit di garanzie formali (1 e 2 motivo) nonché sulla assenza, nella negoziazione dei titoli di Stato, della autonomia dal negozio di garanzia necessaria e sufficiente per rendere quelle garanzie formali anche ad esso applicabili 3 motivo), nonché, infine, sulla regolamentare CONSOB impositivo all'intermediario di previamente acquisire dal cliente una scheda informativa.

Ritiene il Collegio che delle opinioni del Credito Italiano, ampiamente trattate in ricorso ed oralmente discusse, sia condivisibile solo quella espressa nel quarto motivo, dovendosi di contro respingere - perché difforme dal disposto di legge - quanto esposto nei primi tre motivi.

Con il primo motivo il Credito Italiano denunzia violazione dell'art. 6 1 lett. c) della legge 2.1.91 n. 1, per avere il Pretore imposto al contratto swap requisiti affatto inesigibili, difettando nella specie: A) da un canto la natura di strumento standardizzato e negoziabile su mercato aperto, necessario, ai sensi dell'art. 23 della legge (sulla istituzione al proposito di mercati regolamentati), per l'assimilazione dello swap ai "valori mobiliari";

B) dall'altro canto il requisito - non mai presumibile - in capo alla banca di esercente in via professionale attività di intermediazione mobiliare a beneficio del pubblico. Il motivo è, come dianzi detto, infondato quanto al profilo A).Si può premettere che la riconduzione dell'accordo tra Credito Italiano ed i clienti Vrespa - Belotti, ad oggetto la parametrazione in valute del "flusso" differenziale restitutorio previsto, può ritenersi riconducibile al contratto di SWAP (in inglese: scambio) - e nella categoria del "domestic currency swap" (scambio di divise nazionali) - per l'assimilabilità della causa negoziale atipica (sopra sintetizzata) allo strumento finanziario ampiamente recepito dalla prassi sia nella normativa comunitaria sia nella normativa regolamentare italiana. Ed appare corretta la definizione generale di tale strumento, rinvenibile nell'art. 49 del reg.to Banca d'Italia 2.7.91, dalla quale è lecito desumere, immediatamente, da un canto, la estraneità del predetto strumento dalla categoria concettuale dei valori mobiliari - titoli di massa (cfr. art. 1 comma 1 lett. a L. 1-91) e, dall'altro, la sua assimilabilità ai "...contratti a termine e su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute..." (cfr. art. 1 comma 20 L. cit.).

Orbene, la tesi del reddito Italiano, per la quale lo swap potrebbesi (*) assimilare agli strumenti finanziari sottoposti alla riservata gestione delle s.i.m. a patto che esso venga ad assumere i caratteri specifici dei (veri e propri) valori mobiliari (standardizzazione - negoziabilità in mercato regolamentato), non trova riscontro alcuno nelle norme vigenti e confligge con la chiara "ratio" della legge del 1991, volta ad imporre regole di garanzia per le negoziazioni previste anche se - come nello swap di specie - siano intrasferibili o, comunque, non trasferibili per difetto di mercato apposito.

Ed invero, rammentato che la sez. B dell'allegato alla Dir. CEE 93-22 annoverava tra gli "strumenti", oggetto dei servizi principali di investimento, gli swaps, alla pari dei valori mobiliari propri, dei contratti a termine futures) (*) e delle opzioni, va indubitalmente assegnato valore assorbente - come esattamente fatto nell'impugnata sentenza - al rilievo per il quale l'art. 1 della ridetta legge del 1991, dopo aver annoverato tra le attività di intermediazione regolate dalla stessa quelle aventi ad oggetto veri e propri titoli di investimento (lett. a) ed altre per le quali la negoziabilità è meramente eventuale, pone una esplicita regola di assimilabilità ai "valori mobiliari" di altri specifici "strumenti" una regola che, non ponendo nessun requisito di standardizzazione e negoziabilità in mercato aperto ma sol perseguendo l'obiettivo di assicurare pari protezione e garanzia, appare certamente applicabile allo strumento "swap". Si tratta, come esattamente rilevato dal Pretore, della previsione di cui al comma 2 dell'art. 1, a mente della quale "ai fini della presente legge, i contratti a termine su strumenti finanziari collegati a valori mobiliari, tassi di interesse e valute (...) sono considerati valori "mobiliari". E di qui alcune considerazioni. In primo luogo l'esplicita precisazione che l'assimilazione ai valori mobiliari è operata ai (soli) fini di legge (tra i quali si staglia quello di assicurare il rispetto delle pur precisate regole di garanzia) toglie rilevanza alla difficoltà concettuale di operare una assimilazione tra strumenti di investimento e contratti a termine su valute. In secondo luogo, non par di ostacolo alla ricomprensione in discorso la lettera della norma, che fa oggetto della cennata assimilazione i "contratti a termine su strumenti finanziari", posto che è se è ben che vero che lo swap è esso stesso uno strumento finanziario costituito da contratto a termine) è anche vero che è la cennata disposizione normativa ad essere affetta da palese improprietà terminologica, agevolmente superabile, al fine di dare all'espressione l'unico significato possibile, con la mera inversione dei termini della frase (...gli strumenti costituiti dai contratti a termine collegati a...).

In terzo luogo, condizionare l'assimilazione "de qua" alla esistenza del mercato regolamentato, come propone il Credito Italiano (registrando l'assenza - pur dopo il reg. CONSOB 8509-94 - di una esplicita regolamentazione - delle negoziazioni di contratti "swap") appare una indebita forzatura, tanto dell'art. 1 comma 2 cit. - quanto dell'art. 23 della ridetta legge 1-91. Dell'art. (*) 1 comma 2 perché ignora il limitato fine dell'assimilazione e l'assenza, nella disposizione che la opera, di alcuna condizione ulteriore (afferente i requisiti di "massa" degli strumenti assimilati).

Dell'art. 23 (che al 1 comma prescrive che "la CONSOB può autorizzare, nell'ambito delle borse valori, le negoziazioni di contratti uniformi a termine su strumenti finanziari..."posto che ignora tanto il carattere facoltativo della istituzione di mercati regolamentati per i ridetti strumenti quanto la riserva ai soli contratti uniformi a termine (quali "futures" ed "options"), per poi affermare che, in difetto di tal previa regolamentazione, non si avrebbe alcuna attività di intermediazione di contratti swap ma solo "iniziativa individuale" di negoziazione: e ciò in difetto di alcuna indicazione - nelle ridette norme di legge - che condizioni al "mercato regolamentato" esistenza dell'attività di intermediazione di swaps o, quantomeno, la sua sottoposizione alle regole della stessa legge ("ai fini della presente legge").

Quanto al secondo profilo della doglianza (sub. B) l'ipotesi per la quale - indubbia l'autorizzazione in capo al Credito Italiano necessiterebbe, per i fini di causa, la prova (non offerta) della professionalità ed abitudinarietà del suo agire come intermediario mobiliare, pare inaccoglibile sia perché per quel che rileva appare necessario e sufficiente che sia svolta quell'attività di negoziazione di swap assimilata - ai fini di legge - alla intermediazione sia perché, nel sistema della legge, non assume alcuna decisiva rilevanza l'elemento quantitativo ma solo la legittimità del singolo comportamento dell'intermediario (come affermato, con specifico riguardo alla "sollecitazione del pubblico risparmio" di cui all'art. 1 lett. f L. 1-91, da cass. 10.12.1996 n. 10976).

Con il secondo mezzo la ricorrente società denunzia, poi, la violazione dello stesso art. 6 1 comma lett. c) per avere, comunque, il Pretore (anche ammettendo l'assimilazione contestata) ignorato - neanche pronunziando al proposito - che lo swap in discorso presentava tutti i requisiti formali di legge.

Il motivo è del tutto fuor di segno: esso ipotizza una falsa applicazione della sanzione ad una ipotesi nella quale, contrariamente alla immotivata valutazione pretorile, il precetto sarebbe stato osservato, senza però farsi carico - per eventualmente contrastarla - della precisa motivazione offerta al proposito dall'impugnata sentenza. Il Pretore, infatti, ha ben precisato (pag. 9 che il contratto in atti "...di certo nulla ha a che fare, quanto a contenuto, con il contratto scritto imposto dalla legge per la prestazione di servizi di intermediazione mobiliare e non contiene alcuna delle avvertenze analiticamente ivi previste a tutela del cliente". Appare pertanto di totale evidenza che, se il Pretore ha specificamente motivato sulla difformità delle forme contrattuali adottate da quelle imposte dal precetto, la doglianza di errata applicazione di legge (e non già quella, pur ipotizzabile, di vizio logico della motivazione) è frutto di mero errore e, come tale, va respinta.

Con il terzo mezzo, quindi, la Banca denunzia violazione della norma più volte citata per avere il primo Giudice indebitamente conferito autonomia - deducendone la riferibilità ad una negoziazione di valori mobiliari - all'acquisto di titoli di Stato che, invece, essendo meramente strumentale alla costituzione dei titoli in pegno, a tal negoziazione non poteva avvicinarsi, rimanendo, di contro, assorbito nella finale attività creditizia.

Il motivo è, anch'esso, infondato.

Come - nella pur sintetica motivazione colto dal Pretore, la inequivoca riconducibilità dell'acquisto di titoli di Stato, su incarico dei clienti, alla "species" della più tipica operazione di intermediazione mobiliare non venne certo meno per il fatto che fossero state (pre)determinate le modalità di impiego dei valori mobiliari stessi (in una operazione di garanzia del credito concesso).

L'inserimento del contratto (nella specie: un mandato di acquisto, in nome e nell'interesse dei mandanti, di valori mobiliari quali i titoli di Stato) nell'ambito di un ben più articolato procedimento complesso (l'intera operazione di finanziamento o, più esattamente, all'interno di un particolare segmento di quel procedimento (quello ad oggetto la costituzione di garanzia reale), non par proprio rilevare sulla "causa" tipica del contratto in questione anche se al limitato fine di escluderne la rilevanza ai fini degli obblighi imposti dalla legge 1-91.

Sotto un primo profilo, non può non rilevarsi che quei titoli - il cui acquisto era stato oggetto del predetto incarico "strumentale" non potevano certo ritenersi automaticamente costituiti in pegno ma sol oggetto di un accordo - ad effetti obbligatorii (*) - volto alla costituzione in pegno (regolare od irregolare, non rileva) di cosa futura (cfr. al proposito cass. 1.8.96 n. 6969): e ciò impedisce di ritenere i titoli negoziati immediatamente acquisiti nella detenzione del creditore garantito che ne abbia procurato al mandante la disponibilità.

Sotto un secondo profilo, non pare proprio rilevare che l'acquisto di titoli in discorso non fosse segnato da una finalità di specifico investimento posto che, da un canto, l'assenza di tal precipua finalità è pur possibile nell'uso di svariati strumenti finanziari (quali "futures" ed "options" o, come sopra visto, lo stesso swap) cionondimeno attratti nella disciplina legale dei valori mobiliari, e che, dall'altro canto, ai fini della ridetta regolamentazione di legge rileva solo che alcuni strumenti abbiano astratta idoneità all'investimento.

Sotto un terzo profilo, l'obiezione relativa alla inesistenza nell'operazione di acquisto dei ridetti titoli di Stato dei rischi, ad elidere i quali sono apprestate le garanzie legali in discorso, appare non condivisibile là dove trasferisce al livello della rischiosità concreta quella valutazione legislativa di rischiosità che è, e non può non essere, generale, astratta e presunta nei riguardi di tutte quelle operazioni di negoziazione di valori mobiliari od assimilati, che, per essa, impongono di apprestare le specifiche regole della vigilanza prudenziale.

Sotto ogni profilo, pertanto, la doglianza appare non condivisibile.

Fondato, è, a parere del Collegio, il quarto motivo del ricorso, con il quale il Credito Italiano denunzia l'errata applicazione della lett. d) del comma 1 dell'art. 6 più volte citato, per avere il Pretore interpretato la norma di legge come impositiva di un inesistente, obbligo di acquisire informazioni sulla situazione finanziaria del cliente a mezzo di schede predisposte.

Rileva, esattamente, la ricorrente che la finalità della norma è quella di imporre all'intermediario di assumere dal cliente le più complete ed accurate informazioni afferenti la di lui situazione finanziaria affinché possa meglio valutare se l'operazione dal cliente proposta (o allo stesso suggerita sia compatibili con le sue capacità economiche (*). Questo (ben sintetizzato nella riportata formulazione inglese di "Know your customer"), e non certo l'acquisizione di strumenti di salvaguardia dei limiti della responsabilità dell'intermediario, è l'obiettivo perseguito nella disposizione di legge in esame.

E coerente con la "ratio" è la lettera della disposizione, che in nessun luogo impone che la attività di informazione precedente l'operazione sui valori mobiliari sia consacrata in documento compilato dal cliente stesso (garanzia di intuitiva necessità quando il documento deve assumere ruolo di prova della informazione in favore di chi lo riceva).

Ma se tale è l'interpretazione da dare alla ridetta disposizione (a contrastare la quale non può certo valere il richiamo ad indeterminate esigenze di trasparenza "erga omnes", quali quelle prospettate dall'Avvocatura Erariale con poca aderenza al contesto bilaterale di riferimento), ne discende la contrarietà alla legge autorizzatoria del regolamento Consob approvato con del 2.7.91 n. 5387 (G.U. s.o. 173 del 25.7.91), in attuazione della delega conferita per la disciplina delle regole imponibili alle s.i.m. per l'esercizio delle attività autorizzate. Ed infatti, tal regolamento, al capo III, prima di regolare le informazioni dovute ai clienti (art. 7), dispone, con la rubrica "informazioni relative ai clienti" (art. 6), e dopo la esposizione dei contenuti (conformi al testo di legge: comma 1) delle finalità (comma 2) delle informazioni, che l'intermediario debba allegare al contratto una scheda descrittiva dei dati così raccolti, aggiornandola con le variazioni della situazione e sostituendola con la dichiarazione sottoscritta dal cliente relativa al rifiuto di fornire le informazioni stesse (comma 3 e 4).

È di tutta evidenza, quindi, che gli oneri di compilazione, aggiornamento, allegazione di scheda e di sottoscrizione "sostitutiva", in quanto estranei alla "ratio legis" (alla cui attuazione sarebbe stata sufficiente la lettera della norma primaria e comunque non collidente la posizione dei commi 1 e 2) rappresentano un precetto indebito: ed è assai significativo che di tanto ebbe a prendere atto la stessa CONSOB che, all'atto dell'approvazione del nuovo regolamento disciplinante le attività in discorso (approvato con del 9.12.94 n. 8850), ebbe ad eliminare del tutto la cennata regolamentazione delle informazioni "dovute ai clienti" dal capo III relativo ai rapporti con i clienti.

Ne consegue, quindi, che, disapplicato - perché contrario a legge - il disposto regolamentare sub commi 3 e 4, deve essere cassata l'impugnata sentenza per avere, nell'erronea supposizione che tali oneri fossero dalla legge imposti, ritenuto violato il precetto, e ben applicata la sanzione, non avendo riscontrato negli atti la prova scritta della prescritta informativa (pag. 10), mancando, conseguentemente, al dovere di indagare se la Banca avesse comunque previamente acquisito piena e completa informazione sulla situazione dei Vrespa - Belotti (come la stessa sentenza afferma essere stato sostenuto dalla Banca in fase amministrativa) (*) Il giudice del rinvio, pertanto, designato in altro magistrato della Pretura Circ.le di Milano, dovrà riesaminare il motivo di opposizione in discorso attenendosi al testè formulato principio di diritto e quindi scrutinando se le indicate informazioni sia provato - anche avvalendosi delle presunzioni - essere state dalla Banca comunque acquisite. E su tali premesse, ove la valutazione sarà conclusa con esito positivo, dovrà accogliere parzialmente l'opposizione, rideterminando la sanzione ai sensi dell'art. 23 della L. 689-81.

Spetterà al giudice del rinvio anche regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M

la Corte di Cassazione, rigetta il primo, secondo e terzo motivo di ricorso ed accoglie il quarto motivo; cassa l'impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolamentazione delle spese, alla Pretura Circondariale di Milano.

Così deciso in Roma, il 14.7.1997