Persone e Misure di Protezione


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9209 - pubb. 03/07/2013

L’amministrazione di sostegno segue il beneficiario che si trasferisce: competenza mobile del giudice tutelare

Cassazione civile, sez. VI, 03 Maggio 2013, n. 10374. Est. Campanile.


Amministrazione di Sostegno – Competenza territoriale – Sopravvenuto mutamento della residenza abituale del beneficiario – Trasferimento del procedimento presso il Giudice tutelare competente in ragione della nuova dimora del beneficiario – Sussiste – Prevalenza della residenza anagrafica – Esclusione.

Separazione dei coniugi – Revisione delle condizioni – Art. 710 c.p.c. – Competenza territoriale – Giudice di residenza del Minore.



In materia di volontaria giurisdizione rileva la competenza del giudice al momento in cui debbono essere adottati determinati provvedimenti sulla base di una serie di sopravvenienze. Fra le stesse non può non includersi lo stesso mutamento (da intendersi in senso effettivo, a prescindere dalle risultanze anagrafiche) di residenza o di domicilio del beneficiario, che evidentemente, cosi come costituisce il presupposto della competenza territoriale in relazione alla nomina dell'amministratore di sostegno, deve presiedere, sulla base delle circostanze sopravvenute, per quanto attiene ai provvedimenti successivi da adottarsi nell'ambito dell'amministrazione di sostegno. D'altra parte, nella convenzione dell'Aja del 13 gennaio 2000 per la protezione internazionale degli adulti “vulnerables” si fa riferimento al concetto di "residenza abituale", comunemente interpretato nel senso della necessita di individuare un foro maggiormente idoneo a tutelare l'interesse dell'adulto incapace. Ne assume rilievo il carattere unitario della procedura: la stessa ipotesi disciplinata dall'art. 343, comma 2, c.c. dimostra come una procedura già "aperta" sulla base della competenza sussistente al momento della domanda, possa essere trasferita in altro circondario. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In materia di revisione delle condizioni delle separazioni personali dei coniugi, assume rilievo, ai sensi del novellato art. 710 c.p.c., il luogo di residenza del minore per l’individuazione del giudice territorialmente competente. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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