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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9204 - pubb. 01/07/2010.

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Appello di Torino, 21 Maggio 2013. .

Concordato preventivo - Atti di frode - Nozione - Irrilevanza di atti che siano stati portati a conoscenza dei creditori - Idoneità delle informazioni a consentire ai creditori di valutare appieno la proposta concordataria.


Non danno luogo alla revoca della procedura di concordato preventivo, ai sensi dell'articolo 173 L.F., scelte gestionali pregiudizievoli ai creditori o penalmente rilevanti che siano state poste in essere prima dell'ammissione alla procedura e che siano state rese palesi ai creditori con informazioni idonee a metterli in condizione di valutare appieno la proposta concordataria. La nozione di atto in fronte che assume rilievo quale presupposto per la revoca della procedura richiede, infatti, che la condotta del debitore sia stata volta ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, tali cioè che, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)