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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9180 - pubb. 27/06/2013.

Capacità di stare in giudizio del fallito personalmente e nullità della citazione


Cassazione civile, sez. III, 13 Dicembre 2012, n. 22925. Est. Segreto.

Fallimento - Effetti - Per il fallito - Incapacità - Contenuto e limiti - Citazione del fallito notificata al curatore - Effetti.


Per effetto del fallimento l'imprenditore non perde completamente ed a tutti gli effetti la capacità di stare in giudizio, ma solo riguardo alla massa dei creditori. Ciò vuol dire che se il fallito viene convenuto in giudizio personalmente, con atto di citazione notificato al curatore, non ricorre né una causa di interruzione del processo ex art. 299 cod. proc. civ., né un'ipotesi di inesistenza della notificazione, ma solo una causa di nullità della citazione, che resta sanata nel caso di mancata impugnazione della sentenza sfavorevole al fallito. (massima ufficiale)

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