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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9171 - pubb. 26/06/2013.

Separazione patrimoniale, fondi di investimento e titolarità formale dei beni acquistati


Cassazione civile, sez. I, 15 Luglio 2010. Est. Rordorf.

Separazione patrimoniale - Fondi comuni di investimento - Natura giuridica - Soggettività giuridica autonoma - Esclusione - Patrimoni separati della società promotrice o di gestione - Configurabilità - Acquisti nell'interesse del fondo - Titolarità formale e legittimazione ad agire - Società promotrice o di gestione - Fondamento.


I fondi comuni d'investimento (nella specie, fondi immobiliare chiusi), disciplinati nel d. lgs. n. 58 del 1998, e succ. mod., sono privi di un'autonoma soggettività giuridica ma costituiscono patrimoni separati della società di gestione del risparmio; pertanto, in caso di acquisto nell'interesse del fondo, l'immobile acquistato deve essere intestato alla società promotrice o di gestione la quale ne ha la titolarità formale ed è legittimata ad agire in giudizio per far accertare i diritti di pertinenza del patrimonio separato in cui il fondo si sostanzia. (massima ufficiale)

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