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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9158 - pubb. 24/06/2013.

Ammissione al concordato e improcedibilità del procedimento per dichiarazione di fallimento


Cassazione civile, sez. VI, 11 Giugno 2013. Est. Magda Cristiano.

Dichiarazione di fallimento - Contemporanea pendenza dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo - Ammissione del debitore alla procedura di concordato - Improcedibilità della domanda di fallimento.

Dichiarazione di fallimento - Contemporanea pendenza dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo - Sospensione del procedimento per dichiarato di fallimento - Regolamento di competenza - Esclusione.


In tema di rapporti tra i procedimenti per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, in caso di ammissione del debitore alla seconda procedura e di contestuale presentazione di un'istanza di fallimento, l'unica soluzione alternativa alla sospensione impropria è quella di dichiarare improcedibile la domanda di fallimento, ai sensi dell'articolo 168 L.F.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il provvedimento che dispone la sospensione del procedimento per dichiarazione di fallimento per effetto dell'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo non è impugnabile con regolamento di competenza. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Luigi Romanzi



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