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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9157 - pubb. 24/06/2013.

Accertamento del passivo, terzietà del curatore e data certa della prova del credito


Cassazione Sez. Un. Civili, 20 Febbraio 2013, n. 4213. Est. Piccininni.

Fallimento - Formazione dello stato passivo - Curatore fallimentare - Posizione di terzo - Sussistenza - Art. 2704 cod. civ. - Applicabilità.


In sede di formazione dello stato passivo il curatore deve considerarsi terzo rispetto al rapporto giuridico posto a base della pretesa creditoria fatta valere con l'istanza di ammissione, conseguendone l'applicabilità della disposizione contenuta nell'art. 2704 cod. civ. e la necessità della certezza della data nelle scritture allegate come prova del credito. (massima ufficiale)

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