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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9131 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, 26 Marzo 2013. .

Espropriazione forzata immobiliare – Opposizione distributiva – Ordinanza risolutiva delle contestazioni – Sospensione della distribuzione del ricavato.


In sede di esecuzione individuale, ai sensi dell’art. 512, secondo comma, c.p.c., il giudice dell’esecuzione può sospendere la distribuzione del ricavato della vendita forzata anche con l’ordinanza che risolve le contestazioni sollevate in sede distributiva. Tale sospensione assolve ad una funzione cautelativa in considerazione della impugnabilità della detta ordinanza con l’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di non pregiudicare – nel tempo intercorrente tra la decisione sull’opposizione distributiva e l’eventuale introduzione del giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. – le ragioni di quanti intendano contestare la decisione del giudice dell’esecuzione sulla controversia distributiva. (Valerio Colandrea) (riproduzione riservata)