Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9130 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Santa Maria Capua Vetere, 26 Marzo 2013. .


Espropriazione forzata immobiliare – Distribuzione del ricavato – Pendenza di azione revocatoria – Opposizione distributiva – Sospensione.



In sede di esecuzione individuale, la deduzione – nella fase della distribuzione del ricavato della vendita forzata – della pendenza di un’azione revocatoria ex art. 2901 c.c. avverso l’atto di concessione dell’ipoteca in favore di uno dei creditori va qualificata come opposizione distributiva ex art. 512 c.p.c., traducendosi in una contestazione sulla natura privilegiata del credito, e – laddove si sostanzi nel semplice richiamo al giudizio già pendente – non è di per sé idonea a determinare l’accoglimento dell’opposizione distributiva, né può comportarne la sospensione ex art. 295 c.p.c., essendo tale opposizione caratterizzata da un accertamento sommario-semplificato e non da un giudizio a cognizione piena (fattispecie riferibile ad un’opposizione distributiva soggetta ratione temporis alla disposizione dell’art. 512 c.p.c. come novellata per effetto della legge n. 80 del 2005). (Valerio Colandrea) (riproduzione riservata)