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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9072 - pubb. 06/06/2013.

Interruzione del processo per fallimento della parte e decorrenza del termine per la riassunzione dalla conoscenza legale dell'evento interruttivo


Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 07 Marzo 2013, n. 5650. Est. Antonella Pagetta.

Processo civile - Dichiarazione di fallimento - Interruzione automatica - Decorrenza del termine della riassunzione - Data della legale conoscenza dell'evento interruttivo - Facoltà di prova dell'evento.


In riferimento all'effetto interruttivo automatico conseguente all'apertura del fallimento ai sensi della L. Fall., art. 43, comma 3, come novellato a dal D.Lgs. n. 5 del 2006, art. 41, il termine per la riassunzione del processo decorre, secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 305 cod. proc. civ., dalla data della legale conoscenza che dell'evento interruttivo ha avuto la parte interessata alla prosecuzione; la parte che eccepisce l'estinzione per tardiva riassunzione, può comunque dimostrare che la conoscenza in forma legale dell'evento (la quale per la curatela fallimentare si estende anche alla conoscenza della pendenza del processo) si è verificata antecedentemente alla dichiarazione in giudizio dell'evento medesimo.

Segnalazione della Dott.ssa Paola Castagnoli



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