ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9049 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Bassano del Grappa, 28 Maggio 2013. .

Concordato preventivo - Liquidazione dell'attivo - Pagamento dei creditori - Modalità - Redazione di piani di riparto - Necessità - Esclusione - Diritto dei creditori ad ottenere il pagamento delle somme indicate nei riparti - Esclusione.


Nel concordato preventivo, il liquidatore procede alla distribuzione del ricavato tra i creditori nel modo che ritiene più opportuno, in quanto nessuna norma gli impone di procedere, come prescritto per il fallimento, alla redazione di piani di riparto, la redazione dei quali può tuttavia essere utile per sollecitare, prima di procedere alla distribuzione delle somme disponibili ed a scanso di responsabilità per il liquidatore, eventuali rilievi che rendano necessaria una modificazione dei piani stessi, con la precisazione che deve, in ogni caso, escludersi che la redazione di un piano di riparto conferisca ai creditori un diritto irrevocabile ad ottenere le somme in esso iscritte. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)