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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 9030 - pubb. 30/05/2013.

Dovere di identificazione del cliente e forma scritta del contratto


ABF di Roma, 27 Marzo 2013, n. 1686. Est. Porta.

Contratto bancario – Forma scritta ad substantiam – Sottoscrizione del cliente – Questione di falsità.


Deve ritenersi la mancanza della forma scritta necessaria per la stipulazione dei contratti bancari nel caso in cui il cliente disconosca come propria la sottoscrizione apposta in calce al contratto prodotto dalla banca, se la non conformità dei relativi segni grafici con altri riconosciuti propri dal cliente appare evidente. In effetti, ai sensi della normativa vigente, la banca deve adeguatamente verificare l’identità del cliente ancor prima dell’instaurazione del rapporto. (Aldo Angelo Dolmetta, Ugo Minneci, Ugo Malvagna) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Prof. Aldo Angelo Dolmetta – D&S Studio Legale Associato



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