Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8985 - pubb. 22/05/2013

I rapporti redatti dall’investigatore privato – nominato dalla moglie per spiare il marito – devono entrare nel processo mediante prova orale. Qualora ciò non avvenga, i rapporti stessi non sono utilizzabili

Tribunale Milano, 08 Aprile 2013. Est. Buffone.


Rapporti degli investigatori privati – Efficacia probatoria – Utilizzabilità nel processo – Scritti del terzo in funzione testimoniale – Necessaria acquisizione della prova mediante assunzione orale o nelle forme ex art. 257-bis c.p.c. – Sussiste – Richiesta di audizione dell’investigatore mediante conferma del suo rapporto – Ammissibilità – Esclusione – Utilizzabilità del rapporto prodotto senza il rispetto delle formalità richieste – Esclusione (artt. 101, 244, 257-bis c.p.c.).



L’attività di investigatore privato è volta alla produzione di un servizio di acquisizione di dati e di elaborazione degli stessi e resta dunque confinata nell’ambito delle attività senza valenza pubblicistica, costituendo attività professionale collocabile nel settore del commercio. Ne consegue che i rapporti formati dall’investigatore - su mandato di una delle parti processuali, per ottenere argomenti da utilizzare avverso la controparte - sono qualificabili, quanto alla valenza probatoria, in termini di «scritti del terzo» e costituiscono, dunque, una prova atipica. Si versa, in particolare, nell’ambito degli scritti formati in funzione testimoniale, poiché redatti da terzi nell’interesse della parte a formare il convincimento del giudice circa una tesi sostenuta. Qualificate le relazioni degli investigatori privati come scritti del terzo in funzione di supporto testimoniale alla tesi della parte che li ha incaricati (premessa minore), ne consegue che, nel processo civile, non possono essere utilizzate le dichiarazioni testimoniali degli investigatori ma, semmai, i fatti precisi, circostanziati e chiari che il terzo (investigatore) abbia appreso con la sua percezione diretta: e ciò mediante la raccolta della prova orale nel processo. Conseguentemente, è inammissibile la richiesta istruttoria con cui l’istante si limiti a chiedere al giudice che l’investigatore venga a “confermare” il rapporto investigativo versato in atti; rapporto che, contenendo «fatti» non assunti in giudizio nel contraddittorio e con le forme di legge, non è utilizzabile. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


Il testo integrale


 


Testo Integrale