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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8966 - pubb. 20/05/2013.

Sostituzione in via cautelare del trustee; trust liquidatorio e istituzione del guardiano


Tribunale di Milano, 26 Gennaio 2013. Est. Vannicelli.

Trust - Sostituzione del trustee - Ricorso in via cautelare - Ammissibilità.

Trust - Trust di scopo per il soddisfacimento dei creditori - Istituzione del guardiano - Necessità.


Poiché l'istituto del trust non prevede una disposizione analoga a quella dell'articolo 2476 c.c. per la revoca in via cautelare dell'amministratore di società a responsabilità limitata, per la sostituzione del trustee può farsi ricorso, ricorrendone le condizioni, allo strumento cautelare di cui all'articolo 700 c.p.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il trust liquidatorio può essere configurato, sia pur con soluzioni diverse, sia quale trust di scopo per il soddisfacimento dei creditori dell'impresa, sia quale trust per beneficiari nell'interesse dei medesimi creditori; non può, tuttavia, ritenersi conforme alla ratio dell'istituto una struttura in cui coincidano disponente, trustee ed ultimo beneficiario e non sia prevista la figura del guardiano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


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