Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8963 - pubb. 20/05/2013

Il giudice interviene nei contrasti tra genitori, solo in via residuale ed eccezionale

Tribunale Milano, 02 Dicembre 2012. Est. Blandini.


Controversie insorte trai genitori in merito all’esercizio della potestà genitoriale – Art. 709-ter c.p.c. – Massiccia ingerenza del giudice, voluta dal Legislatore – Presupposti per l’intervento del giudice: 1) insuperabilità del contrasto; 2) rischio attuale e serio per l’interesse del minore – Sussiste (art. 709-ter c.p.c.).

Controversie insorte trai genitori in merito all’esercizio della potestà genitoriale – Art. 709-ter c.p.c. – Insanabile, inconciliabile e perdurante conflittualità – Adozione di provvedimenti limitativi della potestà genitoriale – Necessità – Sussiste (art. 709-ter c.p.c.).



La massiccia ingerenza voluta dal legislatore con l’innesto nel codice di rito dell’art. 709-ter c.p.c. presuppone, per potersi considerare legittima e in reale sintonia con gli obiettivi segnati dall’impianto normativo, che il mancato perfezionamento dell’accordo tra i genitori esercenti la potestà sia accertato come insuperabile e che lo stesso integri, attraverso un significativo blocco delle funzioni decisionali inerenti alla vita del soggetto minore, un consistente pregiudizio dei suoi più pregnanti interessi. Diversamente opinando, in presenza di una forte difformità di vedute e di orientamenti educativi tra i genitori – difformità affatto rara ove si verta in vicende separative o divorzili connotate da accesa conflittualità interpersonale, nelle quali spesso si verifica l’incapacità delle parti di scindere la compromessa relazione di coppia dai profili di gestione del compito genitoriale – si avrebbe quale effetto che l’esercizio della potestà, e proprio con riguardo alle questioni di maggior rilievo, finirebbe per concentrarsi sulla figura istituzionale del Giudice, con conseguente sostanziale svuotamento dello stesso esercizio da parte dei titolari della potestà medesima e accumulo di responsabilità in capo all’organo giudiziario. Di conseguenza, la pur prevista ingerenza giurisdizionale è da intendersi quale estremo rimedio nell’interesse della prole minore, quanto a dire come intervento del tutto residuale per i casi nei quali qualsiasi tentativo di accordo tra i genitori sia definitivamente accertato come infruttuoso e, inoltre, tale disaccordo sia destinato a ripercuotersi sul minore in termini di serio, oggettivo ed altrimenti inemendabile pregiudizio. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Nel caso in cui emerga piena ed univoca prova dell’estrema ed ormai assolutamente insanabile, inconciliabile e perdurante conflittualità in essere tra i genitori e risulti pure che la stessa possa essere, anche in sé considerata, foriera sì di un grave pregiudizio in relazione all’esercizio della potestà genitoriale per l’interesse dei figli minori della coppia (con un potere decisionale sulle scelte di primaria importanza per i minori destinato, con ogni verosimiglianza, ad una condizione di assoluta immobilità) - in considerazione del fatto che il sistematico ricorso ai veti incrociati nell’ambito delle scelte educative, terapeutiche e scolastiche in favore dei minori può tradursi in un risultato estremamente pregiudizievole per l’interesse dei figli (comportando una progressiva quanto inevitabile paralisi anche dei compiti accuditivi, educativi e di cura dei genitori) - è necessario ed opportuno che il giudice adotti provvedimenti limitativi della potestà genitoriale -in materia di decisioni riguardanti i minori con riferimento alle scelte terapeutiche, ricretative, di sostegno scolastico e dei corsi parascolastici- delegando ai Servizi Sociali territorialmente competenti di assumere, previo contraddittorio con entrambi i genitori, le opportune e necessarie decisioni finali. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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