Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8956 - pubb. 16/05/2013

Immobile detenuto in base a titolo non opponibile alla procedura, vendita e risarcimento dei danni da ritardata consegna

Cassazione civile, sez. III, 16 Gennaio 2013, n. 924. Est. Carluccio.


Pignoramento di bene immobile - Detenzione in base a titolo non opponibile alla procedura - Azione per il risarcimento dei danni da ritardata consegna - Titolarità in capo al custode giudiziario.



Nell’ipotesi di detenzione di un immobile pignorato in forza di titolo non opponibile alla procedura esecutiva, ai sensi dell'articolo 2913 c.c., (nella specie preliminare di vendita successivo alla trascrizione del pignoramento del bene), è configurabile, in favore del custode giudiziario autorizzato ad agire in giudizio - quale organo pubblico della procedura esecutiva, ausiliare del giudice - un danno risarcibile, che deriva dall’impossibilità di proficua utilizzazione del bene pignorato e dalla difficoltà che lo stesso sia venduto quanto prima al suo valore di mercato; risarcimento sul quale si estende il pignoramento, quale frutto, ex articolo 2912 c.c..


Il testo integrale


 


Testo Integrale