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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8894 - pubb. 02/05/2013.

Opponibilità al fallimento del trasferimento di ipoteca e annotazione


Cassazione civile, sez. I, 12 Febbraio 2013. Est. Ragonesi.

Cessione di credito garantito da ipoteca - opponibilità al fallimento - necessità di annotazione ex articolo 2843 c.c.

Cessione di credito garantito da ipoteca - opponibilità al fallimento - possibilità di annotazione anche successivamente alla dichiarazione di fallimento - non applicabilità dell'art 45 legge fallimentare


Salvo il caso di cessione ai sensi dell'articolo 58 del Testo Unico Bancario, in ipotesi di cessione di credito garantito da ipoteca l'annotazione del trasferimento dell'ipoteca a margine dell'iscrizione della stessa ha valore costitutivo e si configura perciò come un elemento integrativo indispensabile della fattispecie del trasferimento medesimo, per cui, ove non effettuata, comporta l'inefficacia del trasferimento stesso nei confronti dei creditori concorrenti. (Francesco Dialti) (Riproduzione riservata)

Il pagamento con surrogazione, analogamente alle altre forme di successione - in senso ampio - del credito, quale la cessione del credito, dà luogo ad una successione nel rapporto obbligatorio per cui, trattandosi di una vicenda concernente esclusivamente la posizione attiva del creditore originario, al quale si sostituisce il cessionario ovvero il solvens, resta immutato nella sua oggettività il rapporto obbligatorio. Non può a tale proposito utilmente invocarsi l'art 45 l.f., a mente del quale sono inopponibili alla massa le "formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi" se compiute dopo la dichiarazione di fallimento. Ne segue che, nel caso di cessione del credito munito di ipoteca, l'annotazione di detta cessione può essere opponibile al fallimento anche se annotata successivamente. Una volta accertato che l'annotazione della cessione del credito ipotecario può intervenire in qualunque momento sia prima, che dopo la dichiarazione di fallimento, ciò che conta è che la detta annotazione intervenga comunque nel corso della procedura di insinuazione al passivo o nella successiva fase di opposizione costituendo essa una condizione dell'azione.(Francesco Dialti) (Riproduzione riservata)

Segnalazione  Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley & Williams


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