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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8888 - pubb. 02/05/2013.

Accertamento dei crediti in sede di concordato ai soli fini del voto e potere del giudice delegato di modificare o revocare i decreti fino alla chiusura delle operazioni di voto


Tribunale di Novara, 20 Marzo 2013. Est. Guendalina Pascale.

Dichiarazione di fallimento e concordato preventivo - Contemporanea pendenza dei due procedimenti - Modalità di trattazione congiunta - Valutazione della domanda di concordato - Dichiarazione di fallimento in caso di inammissibilità.

Concordato preventivo - Accertamento dei crediti - Rilevanza esclusivamente ai fini del voto e del computo delle maggioranze - Contestazione del debitore - Decadenza - Esclusione - Revocabilità e immodificabilità dei provvedimenti fino alla chiusura delle operazioni di voto.


Nell'ipotesi di contemporanea pendenza dei procedimenti per dichiarazione di fallimento e di ammissione al concordato preventivo, il tribunale provvederà alla trattazione congiunta dei due procedimenti e vaglierà la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda di concordato anche alla luce del materiale proveniente dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento decidendo prima sulla domanda di concordato; in caso di inammissibilità o di mancata omologazione della stessa, valuterà la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di fallimento. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I creditori che non risultino inseriti nell'elenco predisposto dal debitore che chiede l'ammissione al concordato preventivo o in quello rettificato dal commissario giudiziale possono chiedere al giudice delegato il riconoscimento dei rispettivi crediti esclusivamente ai fini dell'ammissione al voto e del calcolo delle maggioranze. In sede di adunanza il debitore ha facoltà di rispondere e contestare i crediti e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti, facoltà, questa, per la quale non è prevista decadenza alcuna, posto che l'ammissione o l'esclusione di eventuali crediti viene decisa sulla base di una verifica di carattere sommario ed i relativi provvedimenti, che hanno forma di decreto, possono essere revocati o modificati dallo stesso giudice delegato fino alla chiusura delle operazioni di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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