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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8823 - pubb. 22/04/2013.

Concordato preventivo e apporto di beni di terzi tramite trust; commissario giudiziale in funzione di protector e attribuzione al giudice delegato del compito di dirimere il contrasto fra protector e trustee


Tribunale di Ravenna, 04 Aprile 2013. Est. Farolfi.

Concordato preventivo - Trust - Compatibilità del modello contrattuale del trust con le norme imperative in materia concorsuale - Giudizio di fattibilità giuridica del tribunale.

Concordato preventivo - Apporto di beni esterni al patrimonio del debitore - Utilizzo del trust - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Apporto di beni di terzi tramite trust - Creditori concordatari garantiti dai beni dei terzi - Nomina del commissario giudiziale in funzione di protector - Attribuzione al giudice delegato del compito di dirimere il contrasto fra protector e trustee.


L’intersezione fra il modello contrattuale del trust con le disposizioni imperative che l’ordinamento giuridico italiano detta in materia concorsuale impongono particolari cautele ed una valutazione di compatibilità che nell'ipotesi di concordato preventivo si traduce in una valutazione di fattibilità giuridica affidata al tribunale, valutazione, questa, che è espressamente prevista dall’art. 15 della Convenzione dell’Aja 1 luglio 1985, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364, secondo cui “La Convenzione non ostacolerà l'applicazione delle disposizioni di legge previste dalle regole di conflitto del foro, allorchè non si possa derogare a dette disposizioni mediante una manifestazione della volontà, in particolare nelle seguenti materie: […] e) la protezione di creditori in casi di insolvibilità”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il trust può essere utilizzato nel concordato preventivo per consentire l'apporto di beni esterni al patrimonio del debitore allo scopo di rendere fattibile e di garantire i risultati prospettati ai creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Qualora il concordato preventivo preveda, tramite l'istituzione di un trust, l'apporto di beni di un terzo e alcuni creditori concordatari siano garantiti dal patrimonio del terzo, è opportuno che il nominando commissario giudiziale possa assumere la funzione di protector e che il trustee acquisisca il suo parere prima di procedere agli atti di alienazione dei beni; al giudice delegato potrà essere attribuito il compito di dirimere eventuali contrasti tra protector e trustee. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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