Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8819 - pubb. 22/04/2013

Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione, indicazione dell'indennizzo e inserimento dei contraenti tra i creditori ai fini del voto; instaurazione del contraddittorio

Tribunale Novara, 27 Marzo 2013. Est. Guendalina Pascale.


Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti pendenti - Indicazione dell'indennizzo spettante ai contraenti ed inserimento nell'elenco dei creditori ai fini del voto.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Sacrificio imposto al contraente giustificato dal vantaggio che deriva al proponente ed ai creditori.

Concordato preventivo - Scioglimento dei contratti in corso di esecuzione - Instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali - Necessità.



Qualora il concordato preveda lo scioglimento di determinati contratti in corso di esecuzione, la proposta deve prevedere l'indennizzo spettante alle controparti contrattuali e l'inserimento di queste nell'elenco dei creditori di cui all'articolo 161, comma 2, L.F., ai fini dell'ammissione al voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il sacrificio che per effetto dello scioglimento dei contratti in corso di esecuzione viene imposto al contraente, al quale va riconosciuto un indennizzo equivalente al risarcimento del danno da mancato adempimento, si giustifica solo nel caso in cui la prosecuzione dei contratti pendenti risulti di ostacolo all'impresa che propone il concordato, in rapporto alle finalità perseguite dalla soluzione concordataria, alla migliore valorizzazione, a vantaggio di tutto il ceto creditorio, dei beni e dei rapporti aziendali, la quale si realizza anche attraverso il contenimento della onerosità che comporta il mantenimento in essere dei rapporti negoziali divenuti superflui o, comunque, non più rispondenti alle necessità del nuovo piano industriale o della liquidazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La valutazione in ordine all'opportunità, prevista dall'articolo 169 bis L.F., di autorizzare lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione non può prescindere dalla instaurazione del contraddittorio con le controparti contrattuali, alle quali deve essere dato modo di esprimere le proprie considerazioni in relazione alla determinazione dell'indennizzo previsto dalla citata norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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