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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8817 - pubb. 22/04/2013.

Potere del giudice delegato di sospendere la vendita anche senza incanto e criteri di valutazione del mercato immobiliare


Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2013. .

Articolo 108, comma 3, legge fallimentare nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dall’art. 95 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (entrata in vigore il 16 luglio 2006) – Liquidazione dell’attivo fallimentare – Potere discrezionale del Giudice di disporre la sospensione della vendita di beni immobili qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto – Possibilità di esercizio anche in assenza di una nuova offerta.

Bene immobile – Necessità di una indagine specifica nel settore del mercato immobiliare al fine dell’accertamento del valore.


In tema di liquidazione dell’attivo fallimentare, al Giudice delegato è attribuito, ai sensi dell’art. 108, comma 3, legge fallimentare (nel testo “ratione temporis” applicabile), il potere discrezionale di disporre la sospensione della vendita di un bene immobile, anche senza incanto, anche ad aggiudicazione avvenuta e prima che sia emesso il decreto di trasferimento, qualora sussista una notevole sproporzione tra il prezzo offerto e quello giusto, secondo la determinazione affidata al prudente apprezzamento del Giudice; né occorre una nuova offerta, atteso che il potere del Giudice delegato di sospendere la vendita di immobili, ai sensi dell’art. 108, comma 3, legge fallimentare deve essere riconosciuto non solo nel caso in cui venga effettuata una nuova offerta dalla quale sia ravvisabile una notevole sproporzione tra il prezzo di aggiudicazione e quello in realtà ottenibile, bensì anche nel caso in cui sia stata acquisita una nuova valutazione tecnica, tale da offrire, secondo la regola del prudente apprezzamento del Giudice, la possibilità di seriamente ritenere che il prezzo di aggiudicazione (o, comunque, il prezzo fino a quel momento stabilito) sia notevolmente inferiore a quello giusto. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata)

Posto che il mercato immobiliare risente di variabili macroeconomiche diverse dalla fluttuazione della moneta nel tempo, anche se a questa parzialmente legate, e di condizioni microeconomiche dettate dallo sviluppo edilizio di una determinata zona, che sono completamente avulse dal valore della moneta, l’accertamento del valore del bene immobile richiede un’indagine specifica nel settore del mercato immobiliare, non potendosi, pertanto, ritenere che la differenza nel valore di un bene immobile sulla base di due perizie tra loro distanti temporalmente sia dovuta meramente alla rivalutazione collegata al fenomeno dell’inflazione. (Francesco Dialti) (riproduzione riservata) 

Segnalazione dell'Avv. Francesco Dialti, Studio Legale Associato a Watson, Farley e Williams


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