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Appello di Milano, 21 Febbraio 2013. .
Dichiarazione di fallimento - Reclamo - Natura del procedimento di impugnazione - Effetto devolutivo pieno - Limiti di cui agli articoli 342 e 345 c.p.c. - Esclusione.
Il giudizio di impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, stante la natura camerale del procedimento, è caratterizzato da un effetto pienamente devolutivo cui non si applicano i limiti previsti dagli articoli 342 e 345 c.p.c., pur attenendo il reclamo ad un provvedimento decisorio, emesso all'esito di un procedimento contenzioso svoltosi in contraddittorio e suscettibile di acquisire autorità di cosa giudicata. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)