Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8795 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Padova, 26 Marzo 2013. .


Concordato preventivo – Crediti dei professionisti che hanno collaborato alla presentazione della domanda e del piano – Prededuzione nel concordato – Esclusione – Accertamento della prededuzione in sede fallimentare.



I crediti del legale e dei professionisti che hanno collaborato alla redazione del piano - ed in parte quello dell’attestatore - devono essere trattati quali crediti sorti anteriormente alla domanda di concordato e nell’ambito di questa procedura non sono prededucibili. Detti crediti possono, invece, essere considerati prededucibili ai sensi dell’articolo 111 L.F. nell’ambito dell’eventuale successivo fallimento qualora, in sede di accertamento del passivo, si ritenga che siano sorti in occasione o in funzione della procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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