Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8791 - pubb. 15/04/2013

Concordato con riserva, pendenza di istanza di fallimento, proroga e contemperamento delle esigenze dell'impresa con quelle dei creditori

Tribunale Novara, 14 Marzo 2013. Est. Guendalina Pascale.


Concordato preventivo con riserva - Pendenza di istanza di fallimento - Proroga del termine per una durata inferiore a 60 giorni - Contemperamento delle esigenze dell'impresa con quelle dei creditori.



In tema di prorogabilità del termine concesso a seguito di ricorso per concordato preventivo con riserva, l'articolo 161, ultimo comma, L.F., per l'ipotesi in cui siano pendenti istanze di fallimento, ha fissato l'estensione massima della proroga in 60 giorni, non escludendo, pertanto, la possibilità di una proroga di minore durata che contemperi le esigenze dell'impresa con quelle del ceto creditorio, tenuto conto, altresì, della necessità di scongiurare un uso meramente dilatorio dello strumento offerto dal legislatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Bartolomeo Quatraro


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