ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8763 - pubb. 01/07/2010.

.


Tribunale di Siracusa, 20 Dicembre 2012. .

Concordato preventivo - Atti in frode ai creditori - Nozione - Atti che carpiscono il consenso dei creditori prospettando una situazione non veritiera.


Gli "altri atti di frode" previsti dell'articolo 173, L.F. non sono necessariamente quelli da ritenersi tali da un punto di vista civilistico (contratti in frode alla legge, con causa o motivo illecito, simulati ovvero soggetti a revocatoria) o da un punto di vista penalistico (ipotesi previste dagli articoli 216 e seguenti L.F.) bensì quelli che, per quanto dotati di una portata interna alla procedura concorsuale, siano nondimeno finalizzati a frodare le ragioni del ceto creditorio, nel senso di inficiare il percorso formativo del consenso che i creditori sono chiamati ad esprimere sulla proposta. Si tratta, in sostanza, di quegli atti che consentono di prospettare ai creditori, al fine di ottenerne il consenso, una surrettizia, incongrua ed errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)