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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8761 - pubb. 08/04/2013.

Revoca del concordato preventivo, nozione di atti in frode ai creditori e pagamenti non autorizzati in violazione della par condicio creditorum


Tribunale di Siracusa, 20 Dicembre 2012. Est. Leuzzi.

Concordato preventivo - Revoca - Atti in frode ai creditori - Atti compiuti prima o dopo la presentazione del ricorso.

Concordato preventivo - Atti in frode ai creditori - Nozione - Atti che carpiscono il consenso dei creditori prospettando una situazione non veritiera.

Concordato preventivo - Atti in frode ai creditori - Pagamenti non autorizzati effettuati ai creditori dopo l'apertura della procedura.


I fatti di frode che, ai sensi dell'articolo 173, L.F., assumono rilievo per la revoca del concordato preventivo sono quelli compiuti sia nella fase precedente alla presentazione del ricorso, sia in quella successiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Gli "altri atti di frode" previsti dell'articolo 173, L.F. non sono necessariamente quelli da ritenersi tali da un punto di vista civilistico (contratti in frode alla legge, con causa o motivo illecito, simulati ovvero soggetti a revocatoria) o da un punto di vista penalistico (ipotesi previste dagli articoli 216 e seguenti L.F.) bensì quelli che, per quanto dotati di una portata interna alla procedura concorsuale, siano nondimeno finalizzati a frodare le ragioni del ceto creditorio, nel senso di inficiare il percorso formativo del consenso che i creditori sono chiamati ad esprimere sulla proposta. Si tratta, in sostanza, di quegli atti che consentono di prospettare ai creditori, al fine di ottenerne il consenso, una surrettizia, incongrua ed errata rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa debitrice. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Sono da considerarsi atti di frode i pagamenti non autorizzati dagli organi della procedura di concordato preventivo effettuati dopo l'apertura della medesima in violazione della par condicio creditorum e ciò anche se realizzati attraverso la compensazione di debiti sorti anteriormente con crediti realizzati in pendenza di procedura. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Marco Spadaro


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