Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8724 - pubb. 03/04/2013

Pagamento non autorizzato di crediti concorsuali e inammissibilità della proposta di concordato preventivo

Tribunale Catania, 18 Marzo 2013. Est. Fichera.


Concordato preventivo – Pagamento non autorizzato di crediti concorsuali – Inammissibilità della proposta – Esclusione – Atto di frode – Esclusione – Condizioni.



Non è di ostacolo all’ammissione alla procedura di concordato preventivo la circostanza che la società istante abbia effettuato, in data successiva al deposito della proposta di concordato, pagamenti di crediti concorsuali non autorizzati dal Tribunale ai sensi dell’art. 182-quinquies, comma 4, l. fall., quante volte la descritta condotta esuli, per le concrete modalità di esecuzione e per la qualità soggettiva dei beneficiari, da profili di manifesta frode nei confronti degli altri creditori concorsuali. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)
 
L’assenza di una autorizzazione giudiziale, pure imposta dal richiamato art. 182-quinquies, comma 4, l.fall., non è equiparabile, quanto agli effetti negativi sulla sorte della procedura concordataria, a quella prevista per gli atti di straordinaria amministrazione, ex art. 167, comma 2, l. fall., restando peraltro ancora controverso in giurisprudenza se il pagamento di crediti anteriori al concordato costituisca atto di straordinaria amministrazione (come mostra di ritenere, sia pure a determinate condizioni, Cass. 12 Gennaio 2007, n. 578), ovvero possa essere senz’altro ricondotto nell’ambito dell’ordinaria amministrazione (così Cass. 29 novembre 2005, n. 26036). (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)
 
Il prescritto provvedimento del tribunale ex art. 182-quinquies l.fall., nelle intenzioni del legislatore della novella del 2012 (per effetto del combinato disposto dei novellati artt. 67, comma 3, lett. e), e 217-bis l.fall.), sembra teso, nell’ambito del concordato preventivo, esclusivamente ad assicurare, da un lato, che i pagamenti autorizzati siano esentati – in caso di successivo fallimento – da una revocatoria fallimentare e, dall’altro, che i soggetti coinvolti restino esonerati da responsabilità per il reato di bancarotta preferenziale, senza quindi mostrare sicure refluenze sui presupposti di ammissibilità della medesima procedura concorsuale. (Salvatore Nicolosi) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Salvatore Nicolosi


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