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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8693 - pubb. 25/03/2013.

Nel concordato ordinario senza continuità i creditori privilegiati che non vengono pagati immediatamente hanno diritto al voto


Tribunale di Terni, 12 Febbraio 2013. Est. Paola Vella.

Concordato preventivo con continuità aziendale - Moratoria fino ad un anno per il pagamento dei creditori privilegiati - Ammissibilità - Moratoria nel concordato ordinario - Previsione di diritto al voto - Necessità.


Il fatto che solo nell'ipotesi di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186 bis L.F. sia consentita la previsione di "una moratoria fino a un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione", in tal caso disponendo espressamente che detti creditori "non hanno diritto al voto", consente di affermare che analogo trattamento non possa essere attuato nei concordati ordinari, se non previo riconoscimento del diritto di voto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

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