Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8607 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 26 Febbraio 2013. .


Concordato preventivo con riserva - Rapporto con il procedimento per dichiarazione di fallimento - Interpretazione dell'ultimo comma dell'articolo 161 - Concessione di un termine superiore a quello minimo di 60 giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento.



In tema di rapporti tra procedimento per dichiarazione di fallimento e di concordato preventivo, qualora venga presentata domanda di “concordato con riserva” ex art. 161, comma 6, L.Fall., l'inciso “fermo quanto disposto dall'articolo 22, primo comma" deve essere interpretato non già nel senso che, in caso di pendenza di procedimento prefallimentare, la fissazione del termine possa avvenire solo dopo l'adozione del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento (che altrimenti si conferirebbe a quel semplice inciso una eclatante portata in termini di "pregiudizialità inversa", del procedimento prefallimentare rispetto al concordato preventivo), bensì nel senso che può essere concesso un termine superiore a quello minimo di 60 giorni solo in caso di rigetto dell'istanza di fallimento ex art. 22, primo comma, L.Fall. (ed anche in pendenza di reclamo ai sensi del successivo secondo comma, che infatti non è espressamente richiamato). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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