Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8558 - pubb. 20/02/2013

Revocatoria fallimentare, pagamenti nei termini d’uso e opponibilità al fallimento del patto di riservato dominio

Tribunale Milano, 24 Dicembre 2012. Est. Lupo.


Revocatoria ex art. 67 co. 2 l.f. - Pagamenti nei termini d'uso - Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. - Locuzione "nei termini d'uso" - Qualità e tipologia del pagamento e dato cronologico.

Revocatoria ex art. 67 co. 1 n. 2 l.f. - Patto di riserva di proprietà apposto sulle singole fatture di vendita dei beni ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 231/2002 - Opponibilità alla curatela.



La locuzione “nei termini d’uso”, contenuta nell’art. 67 co. 3 lett. a) legge fallimentare, deve essere intesa in un duplice profilo, attinente sia al tempo sia alle modalità del pagamento, ed impone di attenersi al criterio della regolarità dell’adempimento, implicando quindi la contestualità e/o la normalità dello scambio, con la conseguenza che devono ritenersi esenti da revocatoria i pagamenti avvenuti regolarmente alla loro scadenza in relazione alla prassi commerciale, mentre non possono beneficiare dell’esenzione in parola i pagamenti effettuati in ritardo, a maggior ragione se avvenuti a seguito di solleciti. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)

E’ opponibile alla curatela, la quale agisca ai sensi dell’art. 67 co. 1 n. 2 l.f. per la revocatoria degli atti di restituzione di beni acquistati dalla fallita e non pagati al venditore, il patto di riservato dominio che, ai sensi dell’art. 11 del d. lgs. 231/2002, risulti apposto sulle fatture di vendita dei singoli beni. (Francesco Dimundo) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell'Avv. Francesco Dimundo


Massimario, art. 67 l. fall.


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