Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8528 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 11 Dicembre 2012. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamento prededucibile - Anticipo di fatture - Presupposti - Continuità aziendale - Migliore soddisfazione dei creditori.



Sulla scorta delle disposizioni di cui all'articolo 182 quinquies, commi 1 e 2, legge fallimentare, è possibile autorizzare l'estensione di linee di credito per l'anticipo di fatture emesse dal debitore - importi che assumeranno, pertanto, natura prededucibile - qualora l'operazione, sulla scorta delle risultanze della relazione redatta dall'esperto e degli altri elementi informativi acquisiti, si prospetti necessaria alla continuità aziendale, non dannosa per il patrimonio della ricorrente e funzionale ad una migliore soddisfazione dei creditori anche in una eventuale ipotesi liquidatoria. (Nel caso di specie, l'incremento dei debiti e degli oneri finanziari era controbilanciato dall'incremento di maggiori crediti commerciali ritenuti di incasso certo sulla base della relazione del professionista.) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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