Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8527 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Milano, 11 Dicembre 2012. Est. D'Aquino.


Concordato preventivo - Concordato con riserva - Rapporti in corso di esecuzione - Contraente che sospenda la propria prestazione in assenza di istanza del debitore - Competenza del tribunale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di concordato - Esclusione.



Il tribunale chiamato a pronunciarsi sulla domanda di concordato preventivo non è competente a giudicare del comportamento del contraente che abbia sospeso la propria prestazione in mancanza di richiesta in tal senso formulata dal debitore ai sensi dell'articolo 169 bis, legge fallimentare. (Nel caso di specie il debitore aveva chiesto che il Tribunale desse atto della illegittimità del comportamento delle banche che avevano sospeso l'operatività delle linee di credito ponendole al rientro). (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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