Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8503 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Torino, 29 Ottobre 2012. Est. Paola Ferrero.


Liquidazione giudiziale delle spese del primo grado di giudizio conclusosi prima dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012 e del D.M. 140/2012 – Tariffe professionali previgenti – Applicabilità.



“Atteso che il sistema delle tariffe forensi è stato abrogato dal D.L. n. 1/2012, la cui ultrattività è ormai venuta meno, e che i parametri stabiliti dal D.M. 140/2012 sono gli unici riferimenti per la liquidazione dei compensi professionali da parte di un organo giurisdizionale e debbono essere applicati ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca a compenso spettante al professionista che, a quella data, non abbia ancora completata la propria prestazione professionale (ancorché tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali poi abrogate), il giudice d’appello deve liquidare le spese del giudizio di appello, conclusosi con l’emanazione della sentenza dopo l’entrata in vigore del D.M. 140/2012, in applicazione dei parametri stabiliti da tale ultima disposizione (fattispecie concreta avente ad oggetto sentenza di primo grado emanata prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 1/2012 e del D.M. 140/2012 e sentenza di appello emanata dopo l’entrata in vigore delle norme appena citate).” (Fabrizio De Francesco) (riproduzione riservata)