Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8487 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Bergamo, 29 Novembre 2012. Est. Gaballo.


Concordato preventivo - Giudizio di cram down - Criteri - Modificazioni intervenute successivamente all'omologa.



Il tribunale nello svolgimento del giudizio di cram down deve fare riferimento alla situazione oggettiva al momento dell’omologa, tenendo conto delle modificazioni intervenute nell’intervallo temporale che va dalla fase dell’ammissione alla procedura fino all’omologa (nel caso di specie, le vendite poste in essere nel periodo antecedente all’omologa, avevano spostato la convenienza della procedura, che in fase di ammissione era per il concordato, verso l’alternativa fallimentare, che appariva maggiormente soddisfacente per il creditore ipotecario opponente). (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)


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