.
Tribunale di Bergamo, 29 Novembre 2012. Est. Gaballo.
Concordato preventivo - Voti pervenuti successivamente all'adunanza - Validità.
Non esiste alcuna ragione logica per ritenere che i voti pervenuti post adunanza siano non computabili ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi, essendo la mancata menzione delle classi nel disposto dell’art. 178, comma 4, l.f. dovuto a mero difetto di coordinamento con la normativa preesistente che non prevedeva la formazione delle classi. (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)