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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8480 - pubb. 11/02/2013.

Relazione ex art. 160, comma 2, l.f. per falcidia dei privilegiati sottoscritta dal professionista del debitore; irrilevanza della mancanza di terzietà del professionista attestatore


Tribunale di Bergamo, 29 Novembre 2012. Est. Gaballo.

Concordato preventivo - Relazione ex art. 160, comma 2, l.f. per il caso di falcidia dei creditori privilegiati - Sottoscrizione del professionista che assiste il debitore - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Professionista attestatore - Mancanza di terzietà - Irrilevanza rispetto alle modifiche apportate dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.f..

Concordato preventivo - Previsione di determinata percentuale - Soddisfazione in concreto pari a zero - Possibilità di risultati superiori alle attese nel corso dell'attività liquidatoria.

Concordato preventivo - Formazione di una pluralità di classi con il medesimo trattamento - Oggettiva diversità di interessi - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Voti pervenuti successivamente all'adunanza - Validità.

Concordato preventivo - Creditore postergato volontario - Diritto al voto - Sussistenza.

Concordato preventivo - Giudizio di cram down - Criteri - Modificazioni intervenute successivamente all'omologa.


Neppure la disciplina attuale (più restrittiva di quella vigente all’epoca del deposito della domanda), vieta che la relazione ex art. 160, comma 2, l.f. in caso di falcidia dei creditori privilegiati sia sottoscritta dallo stesso professionista che assiste il debitore nella redazione della domanda di concordato. (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata) 

L’eventuale mancanza di terzietà dei professionisti attestatori quanto al contenuto delle loro relazioni deve ritenersi irrilevante in quanto superata ed assorbita dalle rettifiche apportate dal commissario giudiziale nella sua relazione ex art. 172 l.f.. (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)

Il fatto che la proposta di concordato preventivo preveda una determinata percentuale di soddisfazione che poi in concreto potrebbe essere pari a zero, non equivale a privare di qualsiasi soddisfazione una classe di creditori chirografari, non potendo escludersi che la loro soddisfazione possa derivare da risultati dell’attività liquidatoria superiori alle attese (nel caso di specie maggiori somme potevano derivare dall’annullamento di un accertamento tributario impugnato o dal mancato utilizzo di un fondo rischi relativo a svalutazioni risultate non necessarie). (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)

La formazione di una pluralità di classi con il medesimo trattamento deve ritenersi ammissibile qualora sia giustificata da un’oggettiva diversità di interessi (nel caso concreto non può ritenersi giuridicamente identica la posizione dei creditori muniti di privilegio speciale garantiti aliunde con quella dei creditori muniti di privilegio generale, in relazione alla quota chirografaria non assistita da privilegio). (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)

Non esiste alcuna ragione logica per ritenere che i voti pervenuti post adunanza siano non computabili ai fini del raggiungimento della maggioranza delle classi, essendo la mancata menzione delle classi nel disposto dell’art. 178, comma 4, l.f.  dovuto a mero difetto di coordinamento con la normativa preesistente che non prevedeva la formazione delle classi. (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)

Non può escludersi dall’ammissione al voto il creditore postergato volontario, non avendo quest’ultimo rinunciato al proprio credito e potendo trarre, almeno in linea teorica, una certa qual soddisfazione. (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)

Il tribunale nello svolgimento del giudizio di cram down deve fare riferimento alla situazione oggettiva al momento dell’omologa, tenendo conto delle modificazioni intervenute nell’intervallo temporale che va dalla fase dell’ammissione alla procedura fino all’omologa (nel caso di specie, le vendite poste in essere nel periodo antecedente all’omologa, avevano spostato la convenienza della procedura, che in fase di ammissione era per il concordato, verso l’alternativa fallimentare, che appariva maggiormente soddisfacente per il creditore ipotecario opponente). (Massimo Gaballo) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 67 l. fall.

Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 172 l. fall.

Massimario, art. 177 l. fall.

Massimario, art. 178 l. fall. 

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 186 l. fall.


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