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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8451 - pubb. 04/02/2013.

Concessione abusiva di credito e merito creditizio, fideiussione, estraneità all'oggetto sociale e decadenza ex art. 1957 c.c.


Tribunale di Milano, 29 Gennaio 2013. Est. Ferrari.

Società - Amministratori - Limitazioni statutarie dei loro poteri - Opponibilità ai terzi - Applicazione ratione temporis della nuova disciplina contenuta nell'articolo 2384 c.c. - Riferimento alla concessione della garanzia e non alla erogazione del finanziamento.

Concessione abusiva di credito - Condizioni - Erogazione del finanziamento accompagnata da attenta valutazione del merito creditizio - Valutazione degli interessi concreti del finanziato.

Società - Amministratori - Conflitto di interessi - Condizioni.

Fideiussione - Decadenza di cui all'articolo 1957 c.c. - Esclusione pattizia - Ammissibilità.

Fideiussione - Decadenza di cui all'articolo 1957 c.c. - Ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo.


La nuova normativa (d.lvo. n. 6/2003) contenuta nell'articolo 2384 c.c., secondo la quale le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dallo statuto o da una decisione degli organi competenti non sono opponibili ai terzi, è applicabile ai contratti di garanzia stipulati successivamente alla sua entrata in vigore anche se l'oggetto della garanzia è costituito da un finanziamento stipulato in epoca precedente. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Deve essere esclusa la fattispecie della concessione abusiva di credito qualora l'erogazione del finanziamento appaia sorretta da idonee garanzie e da un'attenta valutazione del merito creditizio dalla quale emerga che l'erogazione corrisponde agli interessi concreti del soggetto finanziato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La circostanza che gli amministratori facciano parte dei consigli di varie società tra le quali possa configurarsi in astratto una situazione di conflitto di interesse con riferimento a specifiche deliberazioni, non è di per sé sufficiente ad invalidare il contenuto della delibera, occorrendo la dimostrazione che l'amministratore abbia perseguito un proprio fine in contrapposizione con l'interesse della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decadenza di cui all'articolo 1957 c.c., nella quale incorre il garante che non faccia valere il proprio diritto nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, può essere fatta dalle parti oggetto di rinunzia preventiva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La decadenza di cui all'articolo 1957 c.c., nella quale incorre il garante che non faccia valere il proprio diritto nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, può coincidere con l'ammissione del debitore alla procedura di concordato preventivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Riccardo Rusconi


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