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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8449 - pubb. 04/02/2013.

Comportamento processuale ed extraprocessuale della parte quale unica ed esclusiva fonte di prova


Cassazione civile, sez. III, 29 Gennaio 2013. Est. Scarano.

Art. 116 c.p.c. – Fonte di prova – Comportamento processuale ed extraprocessuale della parte – Sistema difensivo adottato – Unica ed esclusiva fonte di prova e non solo elemento valutativo – Sussiste.


L'art. 116 c.p.c. conferisce al giudice di merito il potere discrezionale di trarre elementi di prova dal comportamento processuale delle parti (v. Cass., 5/12/2011, n. 26088; Cass., 10/8/2006, n. 18128, e già Cass., 26/2/1983, n. 1503), e il comportamento (extraprocessuale e) processuale - nel cui ambito rientra anche il sistema difensivo adottato dal rispettivo procuratore - delle parti può in realtà costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite ma anche unica e sufficiente fonte di prova, idonea a sorreggere la decisione del giudice di merito, che con riguardo a tale valutazione è censurabile nel giudizio di cassazione solo sotto il profilo della logicità della motivazione (v. Cass., 26/6/2007, n. 14748). (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 116 c.p.c.


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