Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8405 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.


Concordato preventivo - Fattibilità del piano - Convenienza della proposta - Distinzione - Fattibilità giuridica e fattibilità economica - Distinzione e contenuti - Giudizio di fattibilità giuridica riservato al giudice - Giudizio di fattibilità economica riservato ai creditori.



Premesso che la fattibilità del piano di concordato non deve essere confusa con la convenienza della proposta (vale a dire con il giudizio di merito certamente sottratto al tribunale e riservato ai creditori), occorre precisare che la fattibilità, intesa come una prognosi circa la possibilità di realizzazione della proposta nei termini prospettati, implica una ulteriore distinzione tra fattibilità giuridica e fattibilità economica. La verifica della fattibilità giuridica spetta sicuramente al giudice, il quale dovrà esprimere un giudizio negativo sull'ammissibilità della proposta quando le sue modalità attuative risultino incompatibili con norme inderogabili. È, invece, di competenza esclusiva dei creditori il giudizio in ordine alla fattibilità economica del concordato, posto che questa valutazione consiste in un giudizio prognostico che comporta margini di opinabilità e possibilità di errore che si traducono inevitabilmente in un fattore di rischio per i soggetti interessati; è quindi ragionevole, in coerenza con l'impianto generale dell'istituto del concordato preventivo, che di tale rischio si facciano esclusivo carico i creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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