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Cassazione Sez. Un. Civili, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.
Concordato preventivo - Valutazione del professionista attestatore - Controllo del giudice - Prevalenza - Potere del giudice di discostarsi dal giudizio espresso dal professionista - Sussistenza.
Benché, nel concordato preventivo, al professionista attestatore sia demandato il compito di certificare la veridicità dei dati forniti dall'imprenditore e di esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del piano dallo stesso proposto, occorre precisare che il controllo del giudice su questi aspetti non è di secondo grado, destinato cioè a realizzarsi soltanto sulla completezza e congruità logica della motivazione offerta dal professionista anche sotto il profilo del collegamento effettivo tra i dati riscontrati ed il giudizio espresso; il giudice può, infatti, discostarsi dal giudizio espresso dal professionista, così come potrebbe fare a fronte di non condivise valutazioni di un suo ausiliario. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)