Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8403 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.


Concordato preventivo - Compiti del professionista attestatore - Certificazione della veridicità dei dati - Valutazione sulla fattibilità del piano - Indipendenza e professionalità dell'attestatore.



Nel concordato preventivo, il professionista attestatore ha il compito di certificare la veridicità dei dati rappresentati dall'imprenditore e di esprimere una valutazione in ordine alla fattibilità del piano dallo stesso proposto, fornendo dati, informazioni e valutazioni sulla base di riscontri effettuati dall'interno, elementi, questi, che il giudice potrebbe altrimenti acquisire soltanto nominando un consulente tecnico. Il professionista attestatore, pur non essendo un consulente del giudice, deve, pertanto, avere caratteristiche di indipendenza (significativamente rafforzate dalla sanzioni penali di cui all'articolo 236 bis, legge fallimentare) e professionalità tali da garantire una corretta attuazione del dettato normativo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)