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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8402 - pubb. 01/07/2010.

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Cassazione civile, 23 Gennaio 2013. Est. Piccininni.

Concordato preventivo - Controllo del giudice sulla fattibilità della proposta di concordato - Controllo nelle diverse fasi del procedimento - Contenuto della proposta - Verifica dell'effettiva realizzabilità della causa concreta - Significato - Finalità della procedura.


Il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione:
Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando tale giudizio escluso dall’attestazione del professionista, mentre resta riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto giudizio, che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del piano ed i rischi inerenti. Il controllo di legittimità del giudice si realizza facendo applicazione di un unico e medesimo parametro nelle diverse fasi di ammissibilità, revoca ed omologazione in cui si articola la procedura di concordato preventivo, verificando l'effettiva realizzabilità della causa concreta della procedura di concordato; quest'ultima, la quale deve essere intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, non ha contenuto fisso e predeterminabile, essendo dipendente dal tipo di proposta formulata, ma deve comunque essere finalizzata, da un lato, al superamento della situazione di crisi dell'imprenditore e, dall'altro, all'assicurazione di un soddisfacimento, sia pur ipoteticamente modesto e parziale, dei creditori. (massima ufficiale)