Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8397 - pubb. 01/07/2010

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Appello Torino, 17 Dicembre 2012. Est. Stalla.


Amministrazione straordinaria - Effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza - Gestione dell'impresa in capo al debitore nella fase di osservazione - Rendiconto - Atti di straordinaria amministrazione che generano crediti prededucibili - Autorizzazione del giudice delegato - Necessità.



Ai sensi dell’art. 18 d. lgs. 270/99, gli effetti della dichiarazione dello stato d’insolvenza sono individuati attraverso il richiamo di talune disposizioni relative al fallimento (artt. 45 e 52) e, soprattutto, al concordato preventivo (artt. 16, 168 e 169). Allorquando, nella c.d. fase di osservazione, la gestione dell’impresa rimanga in capo al debitore (compreso quindi il liquidatore se trattasi di società) questa deve essere rendicontata e ogni atto di straordinaria amministrazione che ingeneri un credito di natura prededucibile ex artt. 111 l.f. e 20 d. lgs. 270/99 perché connesso alla continuazione dell’impresa, esso presuppone, ex art. 167 l.f., pur sempre – quale condizione di efficacia ed opponibilità nei confronti della massa – che venga autorizzato dal giudice delegato. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)


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