Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8385 - pubb. 23/01/2013

Insinuazione al passivo di credito di lavoro e sospensione feriale dei termini; inammissibilità del ricorso ex articolo 360 bis numero 1 c.p.c.

Cassazione civile, sez. VI, 18 Dicembre 2012, n. 23395. Est. Didone.


Domanda di ammissione al passivo - Credito di lavoro - Sospensione feriale dei termini - Applicabilità - Esclusione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.



Il ricorso è stato dichiarato manifestamente inammissibile ai sensi dell'articolo 360 bis, n. 1 c.p.c. perché la decisione impugnata ha deciso le questioni di diritto evidenziate nel ricorso stesso in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame del motivo non offre elementi per confermare o mutare il precedente orientamento giurisprudenziale in virtù del quale, in tema di fallimento, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 92, legge fall. e degli articoli 1 e 3 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, le controversie aventi ad oggetto l'ammissione tardiva dei crediti al passivo non si sottraggono al principio della sospensione dei termini durante il periodo feriale, fatta eccezione per quelle riguardanti crediti di lavoro, le quali, pur dovendo essere trattate con il rito fallimentare, sono assoggettate al regime previsto dall'articolo 3 citato, che, escludendo l'applicabilità della sospensione alle controversie previste dagli articoli 409 seguenti c.p.c., fa riferimento alla natura specifica della controversia, avente ad oggetto un rapporto individuale di lavoro (Cass. S.U. 24 novembre 2009, n. 24665; Cass. Sez. I, 5 agosto 2011, n. 17044). (1) (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La corte ha altresì dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge n. 742 del 1969 che esclude le controversie di lavoro e in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie dalla sospensione dei termini durante il periodo feriale, sollevate in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dovendosi escludere, in linea con i principi più volte affermati dalla Corte costituzionale (sentenza n. 130 del 1974, ordinanza n. 61 del 1985, ordinanza n. 61 del 1992), che la norma sia idonea a produrre una lesione dei diritti di difesa dei pubblici dipendenti nonché dei diritti alle ferie degli avvocati (la cui tutela non rinviene presidio dell'articolo 36, terzo comma della costituzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti


Massimario, art. 92 l. fall.

Massimario, art. 360bis c.p.c.

Massimario, art. 375 c.p.c.

Massimario, art. 380bis c.p.c.


Il testo integrale


(1) La relazione depositata ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c. è del seguente tenore: "1. [Il ricorrente] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo, contro il decreto in data 9.3.2011 con il quale il tribunale di Bologna ha dichiarato inammissibile per tardività la sua opposizione allo stato passivo del fallimento […] perché proposta il 5.10.2010 e nonostante, trattandosi di insinuazione di credito di lavoro, non fosse operante la sospensione dei termini del periodo feriale."


Testo Integrale