Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8373 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Terni, 14 Gennaio 2013. Est. Paola Vella.


Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Migliore soddisfazione dei creditori - Contenuto dell'attestazione - Valutazione comparativa con indicazioni numeriche delle alternative alla soluzione prospettata dal debitore - Valutazione del peso finanziario della prededuzione - Necessità.



L'attestazione della funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori non può limitarsi ad una generica dichiarazione che una liquidazione a stralcio dei beni successiva alla cessione dell'attività determinerebbe una riduzione del valore di trasferimento dell'azienda (circostanza, questa, della quale normalmente non si ha motivo di dubitare), dovendo, invece, contenere una proiezione, anche numerica, degli scenari praticabili, con indicazione del fatto che nell’ipotesi alternativa a quella voluta dal debitore i creditori riceverebbero una soddisfazione inferiore. In quest'ottica, l’attestatore dovrà ovviamente considerare anche il peso finanziario della prededuzione spettante agli istituti di credito, specie a fronte di erogazioni di importi elevati, i quali potrebbero in astratto precludere o ridurre grandemente la soddisfazione degli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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