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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8361 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Napoli, 04 Dicembre 2012. Est. De Matteis.

Concordato preventivo - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili - Necessità - Revoca del concordato ex articolo 173 l.f.


Tra le condizioni di ammissibilità rilevanti ex artt. 162 e 173 l.fall. rientra la relazione del professionista che attesta la veridicità dei dati aziendali. Conseguentemente, il tribunale può e deve dichiarare inammissibile la proposta di concordato preventivo a corredo della quale sia stata presentata una relazione che, pur contenendo la formale attestazione della veridicità dei dati aziendali, debba considerarsi sostanzialmente incompleta e per questo inattendibile. Ciò verifica, tra le altre ipotesi, quando il professionista che redige la relazione che accompagna la domanda di concordato preventivo non abbia svolto una verifica puntuale ed analitica dei dati aziendali e delle scritture contabili. (Francesco Fimmanò) (riproduzione riservata)