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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8342 - pubb. 16/01/2013.

Giudizio di omologazione e natura perentoria dei termini; potere del tribunale di accertare la fattibilità dell’accordo


Cassazione civile, sez. I, 16 Settembre 2011. Est. Maria Rosaria Cultrera.

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Procedimento - Termine per la costituzione delle parti ex art. 180, secondo comma, legge fall. - Natura - Perentorietà - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Costituzione tardiva del commissario giudiziale - Ammissibilità.

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Commissario giudiziale - Parte processuale nel giudizio di opposizione - Condizioni - Costituzione rituale - Necessità - Deposito di mero parere motivato - Insufficienza - Fondamento.

Concordato preventivo - Deliberazione ed omologazione - In genere - Controllo demandato al tribunale - Oggetto - Accertamento della fattibilità dell'accordo intervenuto tra debitore e creditori - Esclusione - Verifica delle condizioni di ammissibilità della procedura e dell'assenza dei fatti o atti idonei a dare impulso al procedimento di revoca ex art. 173 legge fall. - Doverosità - Fondamento.


In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, l'omessa previsione, circa la natura del termine per la costituzione delle parti nel procedimento relativo, osta alla qualificazione della sua perentorietà, essendo perentori solo i termini processuali espressamente dichiarati tali dal legislatore; pertanto, è ammissibile la costituzione del commissario giudiziale, benché avvenuta oltre il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza, non solo in considerazione del predetto silenzio serbato dall'art. 180, secondo comma, legge fall. e dell'assenza di sanzione in caso di mancata osservanza, ma anche tenuto conto che le modifiche introdotte dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169 hanno improntato il procedimento di omologa ad una libertà di forma, nella fase introduttiva, cui non risulta funzionale la previsione di una rigidità dei tempi di costituzione, tanto più che alle parti è consentito anche successivamente integrare le proprie allegazioni. (massima ufficiale)

In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, il commissario giudiziale assume la veste di parte del relativo procedimento, solo in quanto provveda alla propria formale costituzione, munendosi, ex art. 82, terzo comma, cod. proc. civ., della rappresentanza tecnica, nonché al deposito di memoria, con cui manifesti la volontà di opporsi all'omologa; pertanto, la costituzione del commissario giudiziale, al solo fine di depositare il proprio parere motivato, nel quale - come nella specie - lo stesso si limiti ad illustrare le carenze della previsione di realizzo del concordato, non ha la funzione tipica dell'opposizione all'omologazione. (massima ufficiale)

In tema di giudizio di omologazione del concordato preventivo, nel perimetro di controllo (di legittimità anche sostanziale) demandato al tribunale non rientra il potere-dovere di accertare la fattibilità dell'accordo intervenuto tra il debitore proponente ed i creditori, in quanto essi, se informati, sin dall'inizio e durante le fasi successive, in modo veritiero e trasparente sulla situazione aziendale e sulle ragioni di sostegno del piano concordatario, ben possono accordare a quest'ultimo preferenza, rispetto alla liquidazione concorsuale; ne consegue che di tale scelta consapevole il tribunale, verificando la persistenza delle stesse condizioni di ammissibilità della procedura e l'assenza di fatti di revoca ex art. 173 legge fall., deve limitarsi a prendere atto. (Nella specie il commissario giudiziale, costituendosi senza però svolgere rituale opposizione, aveva evidenziato, nel suo parere motivato, il "deficit" del fabbisogno concordatario ed il tribunale, su tale rilievo, aveva respinto la proposta). (massima ufficiale)

Segnalazione dell'Avv. Paola Cuzzocrea


Massimario, art. 160 l. fall.

Massimario, art. 161 l. fall.

Massimario, art. 163 l. fall.

Massimario, art. 172 l. fall.

Massimario, art. 173 l. fall.

Massimario, art. 180 l. fall.

Massimario, art. 182 l. fall.

Massimario, art. 152 c.p.c.


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