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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8338 - pubb. 16/01/2013.

Concordato preventivo, omessa indicazione della continuità aziendale e della conseguente necessità di eseguire pagamenti in prededuzione


Tribunale di Vicenza, 12 Novembre 2012. Est. Limitone.

Fallimento – Concordato preventivo – Omessa indicazione nel ricorso e nell’attestazione che si tratta di concordato in continuità aziendale con la necessità di farsi carico nel budget concordatario della relativa prededuzione – Non fattibilità – Ammissione – Revoca (art. 173 l.f.).


Non è fattibile il piano e va revocata l’ammissione al concordato preventivo della società che nel piano concordatario non ha fatto menzione della necessità di operare in continuità aziendale, né della conseguente necessità di eseguire pagamenti in prededuzione, non essendo possibile chiamare i creditori ad esprimersi su una proposta di tal fatta, a cagione della sua palese incompiutezza. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

Massimario, art. 173 l. fall.

Massimario, art. 182quinquies l. fall.


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