Diritto e Procedura Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 8331 - pubb. 01/07/2010

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Tribunale Nola, 03 Gennaio 2013. Est. Giuseppa D'Inverno.


Procedimento cautelare in genere – Riproposizione dell’istanza cautelare rigettata inaudita altera parte e rinunciata prima dell’instaurazione del contraddittorio – Ammissibilità.



E’ ammissibile la riproposizione di un’istanza cautelare, rigettata inaudita altera parte, rinunciata prima dell’instaurazione del contraddittorio in quanto l’art. 669 septies c.p.c. dispone il divieto di riproposizione del ricorso cautelare, salvo le eccezioni previste dalla norma, quando sia stata già emessa un’ordinanza di rigetto e, pertanto, presuppone un procedimento cautelare a contraddittorio integro con la notifica del ricorso e del decreto a controparte. (Edgardo Riccardi) (riproduzione riservata)